immagine Benefici prima casa
anche se ne hai un’altra
  • di Oliviero Franceschi e Daniele Cuppone
  • Lunedì 1 Febbraio 2016, 10:17

Benefici prima casa anche se ne hai un’altra

Il vecchio immobile va venduto entro un anno dal nuovo acquisto



Chi dice casa dice fisco, almeno dopo la stabilità 2016: l’ultima legge finanziaria approvata a Natale ha portato in regalo ai contribuenti proprio un bel mucchio di novità. Eccone alcune.
Grosse novità sul fronte delle agevolazioni prima casa, quelle che consentono di acquistare un immobile versando solo il 2% di imposta di registro invece che il 9%, oltre alle imposte ipocatastali in misura fissa.
Il comma 55 della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) consente di usufruire dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa anche nel caso in cui, al momento dell’atto, se ne possegga un’altra per la quale si è fruito della stessa agevolazione. Naturalmente rimane come condizione il fatto che la “vecchia” abitazione venga venduta entro un anno dal nuovo acquisto.
Attenzione però al termine: nell’ipotesi che l’impegno a vendere il precedente immobile non venga rispettato, scatterà la decadenza dalle agevolazioni prima casa e come conseguenza saranno dovute le imposte nella misura ordinaria più i relativi interessi di mora e una sanzione pari al 30%.
Se la compravendita scontasse l’Iva, l’agenzia delle Entrate richiederà la differenza tra l’Iva calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata (cioè il 4%), sempre più gli interessi e la sanzione pari al 30% della differenza dell’Iva.
 
Col risparmio energetico si recupera l’Iva

Buone notizie anche sul fronte degli acquisti con l’Iva: grazie al comma 56 della legge di stabilità è stato introdotto un vero e proprio “premio fiscale” per le persone fisiche che, entro il 31 dicembre 2016, compreranno dall’impresa costruttrice unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B.
I neo acquirenti potranno infatti detrarre dall’Irpef lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto. Tale beneficio potrà essere fruito in dieci quote annuali di uguale importo, a partire dall’anno in cui è stata sostenuta la spesa per l’acquisto.
 
Se la casa la compro in leasing

Il fatto che gli italiani sognino di comprare le quattro mura domestiche è cosa risaputa: ma ultimamente deve averlo compreso bene anche il fisco. E poiché un’altra cosa ben nota è che la liquidità scarseggia, sembra che il legislatore abbia deciso di dare una mano ai contribuenti con le norme sul leasing abitativo.
In alternativa all’acquisto con il tradizionale mutuo ipotecario, i tecnici hanno pensato di disciplinare una forma nuova per acquistare l’abitazione principale. In questo caso è la banca a comprare l’immobile, il cliente invece deve pagare i canoni e alla scadenza riscattare il bene. Per aiutare i contribuenti, la legge di stabilità (n. 208/2015), articolo 1, comma 82  ha perciò inserito nell’articolo 15 del Testo Unico sulle imposte dei redditi una nuova detrazione Irpef, nella misura del 19%, dei canoni di leasing “abitativo” e relativi oneri accessori. La detrazione si applica fino a un importo massimo, rispettivamente, di ottomila euro per gli under 35 e di quattromila euro se si hanno almeno 35 anni di età. Invece sulla rata “finale”, quella che consente di esercitare l’opzione per l’acquisto e che generalmente è più alta delle rate ordinarie, la detrazione si applica  su un importo massimo rispettivamente  di ventimila euro per coloro che hanno meno di 35 anni e di diecimila euro per i contribuenti con almeno 35 anni.
La nuova agevolazione consente perciò di fruire di un benefico analogo alla detrazione degli interessi sul mutuo, con la novità non da poco che l’importo massimo agevolabile raddoppia da quattromila ad ottomila euro per i giovani con meno di 35 anni, senza parlare della rata finale.
 
Una detrazione da cogliere al volo

Per il momento però la detrazione è “a tempo”: infatti è stata prevista limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020. La detrazione spetta sia per gli immobili esistenti che per quelli non ancora costruiti: in entrambi i casi il bonus è accordato solo se l’immobile viene adibito ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.
Oltre a questa condizione per usufruire dell’agevolazione occorre anche che il reddito complessivo non superi 55mila euro al momento della stipula del contratto di leasing e che l’acquirente non sia titolare di diritti di proprietà su altri immobili abitativi.
 
Vantaggi delle parti

Insomma accanto al tradizionale mutuo ipotecario da oggi c’è uno strumento in più per coronare i propri sogni. Per le banche parte della convenienza dell’operazione poggia sul fatto che diventando proprietarie dell’immobile possono esercitare più facilmente i propri diritti nell’ipotesi che il cliente non paghi i canoni, vendendo l’immobile.
A questo si aggiunge un vantaggio fiscale studiato ad hoc dal legislatore: sempre per il quinquennio 2016-2020, gli atti con cui sono trasferite abitazioni di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, acquisite in leasing da utilizzatori in possesso dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”, sono soggetti all’imposta di registro con aliquota ridotta all’1,5%. Nel contratto di leasing il cliente deve dichiarare di essere nelle condizioni per godere dei benefici “prima casa”.
Per i clienti infine dovrebbe esserci il vantaggio di dover anticipare una somma meno ampia al momento dell’acquisto, come avviene con la stipula del tradizionale mutuo, il quale solitamente va a coprire solo una quota del valore di acquisto dell’immobile.
 
 
 
(Hanno collaborato
Alberto Martinelli ed Enrico Rabitti)
 

 

  • Annunci correlati

Trilocale, viale Aurelio Saffi

1.400 €
Affitto Trilocale a Roma (RM)
102 m2 3 stanze 2 bagni TRASTEVERE: ELEGANTE PIANO RIALZATO CON GIARDINO APPENA RISTRUTTURATO UBICAZIONE: centrale e servita dalle principali infrastrutture urbane e di quartiere (stazioni FS e Metro...

IlMessaggeroCasa.it