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sulla prima casa
  • di Oliviero Franceschi e Alberto Martinelli
  • Lunedì 8 Febbraio 2016, 11:51

La Tasi? Non si paga sulla prima casa

Anche gli inquilini beneficiano dell’esenzione, che si aggiunge a quella Imu


Tantissime le novità sulla casa grazie alla legge di stabilità, molte a favore dei contribuenti. Riprendiamo il nostro viaggio per conoscere tutte le opportunità a nostra disposizione..
 
Niente Tasi per le abitazioni principali
 
Finalmente dopo tante promesse sono arrivati anche i primi fatti: dal prossimo appuntamento con l’acconto Tasi del mese di giugno 2016, i proprietari o titolari di diritti reali sull’abitazione principale potranno tirare un (piccolo) sospiro di sollievo non dovendo più pagare la Tasi su tali immobili. L’esonero fa il paio con quello Imu in vigore sempre e solo per le abitazioni principali già da qualche anno. Naturalmente sia la Tasi che l’Imu restano pienamente in vigore per tutti gli altri immobili e dunque chi possiede più di una casa oppure un locale o un altro tipo di immobile dovrà sempre mettere mano al portafogli per questi ultimi fabbricati.
Attenzione però a non sbagliare: secondo le norme in vigore si considera abitazione principale l’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Pertanto, nell’ipotesi che il nucleo familiare possieda due immobili nello stesso Comune, entrambi utilizzati come abitazione principale, solo uno di essi potrà usufruire dell’esenzione. Anche nell’ipotesi di due appartamenti contigui sullo stesso pianerottolo, entrambi utilizzati come abitazione principale, soltanto uno dei due a scelta potrà beneficiare dell’esenzione dall’imposta..
 
Prime case di lusso niente esenzione
 
La Tasi, il tributo sui servizi indivisibili erogati dal Comune come la manutenzione delle strade o l’illuminazione pubblica, è esentata a condizione che gli immobili con destinazione abitativa non siano accatastati in una delle tre categorie A/1 (abitazioni signorili),  A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), le categorie che secondo le nuove norme identificano i cosiddetti “immobili di lusso”.
L’agevolazione invece spetta anche alle relative pertinenze dell’abitazione principale non di lusso, ma sempre  a condizione che siano censite nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte): l’esenzione spetta a una sola unità per ciascuna categoria, e di conseguenza eventuali ulteriori pertinenze come un secondo box sono tassate.
 
Inquilini e comodatari
 
Non sono solo i proprietari o i titolari di altri diritti reali sulle abitazioni principali ad esultare per l’addio alla Tasi: l’esenzione infatti è in vigore anche per l’inquilino o il comodatario sempre se impiega l’immobile come propria abitazione principale, e non anche nelle altre eventuali ipotesi di utilizzo come ad esempio il negozio o lo studio.
Dal prossimo giugno 2016 in buona sostanza l’inquilino o il comodatario che usa l’immobile come abitazione principale e abbia sia la residenza anagrafica che la dimora abituale, non dovrà pagare la propria quota di Tasi. Ma quali riflessi avrà questa agevolazione sulle tasche del proprietario? Nessun timore, non ci sarà secondo l’agenzia delle entrate alcun peggioramento nella tassazione del proprietario o del titolare di altro diritto reale che, ad esempio, abbia affittato o concesso in comodato un appartamento: questi pagherà sempre e comunque solamente la parte a suo carico senza alcuna differenza rispetto al passato.
 
A proposito di comodato
 
Ma le novità positive in materia di Tasi ed Imu non sono affatto finite: nell’ipotesi di un immobile dato in uso gratuito a un parente in linea retta entro il primo grado (cioè, genitore o figlio), il quale lo utilizzi come abitazione principale, cioè abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale, la base imponibile Imu e Tasi sarà dimezzata al 50% con un sostanzioso risparmio d’imposta.
In passato, i Comuni già potevano decidere di agevolare queste categorie di immobili ma solo con dei limiti o al ricorrere di particolari condizioni.
Dal prossimo giugno 2016, invece, non saranno più i Comuni a scegliere ma è la legge stessa a prevedere la riduzione della base imponibile. L’agevolazione spetterà tuttavia in presenza di determinate condizioni: innanzitutto non dovrà trattarsi di immobili “di lusso” cioè come dicevamo in precedenza non accatastati come A/1, A/8 o A/9; poi è richiesto che il contratto di comodato venga registrato; inoltre il comodante deve possedere un solo altro immobile non di lusso in Italia e nello stesso Comune ed avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa “agevolata”.
Come se non bastasse è richiesto pure che il possesso di tali requisiti venga attestato dal contribuente nella dichiarazione Imu. Insomma il beneficio è stato concesso col contagocce imponendo delle discrete spese in capo a chi voglia usufruirne; la registrazione del contratto di comodato infatti non è gratuita ma dovrebbe costare oltre al tempo e alle file almeno 200 euro di imposta di registro oltre alle immancabili marche da bollo di 16 euro..
 
Registrazione tardiva

Come abbiamo detto per avere diritto a giugno allo sconto del 50% sull’Imu dell’immobile dato in uso al figlio, occorre registrare il relativo contratto di comodato. Per chi non l’avesse ancora fatto si potrà decidere di far partire il contratto dal mese di febbraio, rinunciando allo sconto Imu per un mese, oppure si potrà ricorrere al ravvedimento operoso.
 
(2 - continua)
 
Hanno collaborato Daniele Cuppone ed Enrico Rabitti

 

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