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nel passaggio delle consegne
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 10 Ottobre 2016, 09:17

Amministratore uscente, le regole nel passaggio delle consegne

Subito il deposito dei documenti, anche quando il professionista deve recuperare somme 


L’approfondimento di questa settimana è dedicato al cosiddetto “passaggio di consegne” tra l’amministratore uscente e un nuovo professionista che subentra al precedente. L’amministratore rimosso non deve ritardare la consegna dei documenti relativi alla gestione condominiale neanche nell’ipotesi in cui abbia interesse a recuperare somme anticipate e non riscosse. Quando il passaggio delle consegne non è stato determinato dalla libera volontà dell’amministratore uscente dimissionario, ma è la conseguenza di provate irregolarità nella gestione che hanno spinto i condomini ad affidare un nuovo mandato ad un altro soggetto, potrebbe verificarsi un vero e proprio ostruzionismo da parte dell’amministratore rimosso diretto a rallentare l’assunzione dell’incarico del nuovo. Esistono però numerosi strumenti a disposizione per evitare questo comportamento.
 
Revoca dell’incarico
 
La revoca dell’amministratore può essere deliberata dall’assemblea con la stessa maggioranza prevista per la nomina (con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno la metà dei millesimi del fabbricato, sia in prima, sia in seconda convocazione) oppure seguendo le modalità previste dal regolamento di condominio. La revoca potrebbe però essere disposta dall’autorità giudiziaria, su richiesta di ciascun condomino, nel caso previsto in cui non abbia dato notizia all’assemblea di una citazione o di un provvedimento che esorbiti le sue attribuzioni, se l’amministratore non rende conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità.
 
Iniziativa anche di un solo condomino
 
Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza all’obbligo di utilizzare un conto corrente specifico per il condominio, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente può rivalersi nei confronti del condominio per le spese legali. Il condominio potrà a sua volta rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
 
Passaggio di consegne
 
L’amministratore uscente ha il dovere di consegnare al nuovo amministratore senza indugio tutta la documentazione riguardante il condominio e i singoli condomini e di compiere le attività urgenti per evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. Il ritardo nel passaggio di consegne rende l’amministratore uscente responsabile nei confronti del condominio che potrà ottenere il risarcimento dei danni. L’amministratore che subentra deve verificare i rendiconti precedenti. Solo l’assemblea potrà però ratificare la gestione dell’amministratore precedente.
 
Ricorso

In caso di ingiustificato ritardo nel passaggio delle consegne, l’amministratore nominato deve inviare una intimazione ad adempiere. Qualora la diffida non abbia sortito effetto alcuno, è consigliabile agire per ottenere un provvedimento di urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile, in modo da condannare l’amministratore uscente alla consegna immediata di tutta la documentazione relativa alla gestione del condominio amministrato. Per il ricorso ex articolo 700 c.p.c., l’amministratore neo eletto non necessita di una espressa delega da parte dell’assemblea.
 
 

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