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no alle clausole restrittive
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 9 Gennaio 2017, 09:43

Animali in condominio, no alle clausole restrittive

Una sentenza non riconosce la possibilità di inserire limitazioni nel regolamento di palazzo 

L’approfondimento di questa settimana è dedicato agli animali in condominio. L’argomento è tornato oggetto di discussione in occasione del ragionamento svolto dal Tribunale di Cagliari che con l’ordinanza del 22 luglio 2016 ha ritenuto che nessuna clausola del regolamento condominiale possa vietare la presenza di animali domestici in condominio, interpretando in modo estensivo il divieto contenuto nell’art. 1138 del codice civile, senza distinguere tra regolamento assembleare e regolamento contrattuale.
 
Regolamento contrattuale

Il regolamento contrattuale è predisposto di solito dal costruttore e allegato agli atti di acquisto dei singoli appartamenti, oppure è approvato all’unanimità da tutti i partecipanti al condominio. Il regolamento contrattuale non va confuso il regolamento assembleare che è approvato dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1000, anche in seconda convocazione. La distinzione tra regolamenti è importante per le limitazioni che possono essere imposte ai diritti dei singoli condomini. Sotto il profilo delle categorie esistono due tipologie di clausole limitative: quelle che incidono sul diritto soggettivo del singolo e che, pertanto, possono essere modificate soltanto con il consenso unanime dei condomini (regolamento contrattuale), e quelle riconducibili alle esigenze di organizzazione, gestione e funzionamento dei servizi condominiali che non incidendo sui diritti di proprietà dei singoli condomini possono essere inserite in regolamenti approvati dalla maggioranza (regolamento assembleare).
 
Animali in condominio

Il divieto di inserire clausole in grado di limitare la possibilità per i singoli condomini di detenere animali in condominio era stato interpretato solo in riferimento al regolamento assembleare e non contrattuale. Il compromesso aveva consentito da un lato di rispettare la sensibilità degli amanti degli animali, e dall’altro, in coerenza con i principi di autonomia contrattuale di garantire il potere dei condomini di deliberare all’unanimità limitazioni ai diritti dominicali loro spettanti avuto riguardo allo stato dei luoghi. Il Tribunale di Cagliari ha preferito seguire un’interpretazione differente ritenendo sempre inammissibile il divieto di detenzione o di possesso di animali in condominio. Occorrerà però monitorare se tale interpretazione sarà confermata dalla giurisprudenza successiva o se invece è destinata a rimanere isolata. Di certo rappresenta per le associazioni che lottano per la protezione degli animali un importante punto di riferimento che riapre il dibattito in materia.
 
Omessa custodia

Indipendentemente dall’evoluzione interpretativa del divieto di possedere animali in condominio, gli animali tenuti in un appartamento possono essere allontanati con provvedimento d’urgenza dall’autorità giudiziaria in caso di odori o immissioni rumorose oltre la normale tollerabilità. Il proprietario può rispondere per il disturbo arrecato o per omessa custodia e mal governo degli animali.
 
Animali “domestici”

Gli animali devono essere comunque sottoposti a controlli veterinari e devono sempre poter vivere in un ambiente che non comprometta la loro salute o la salute dei proprietari. Nessun animale deve essere abbandonato o lasciato libero in cortile o in balcone per lungo tempo. Nulla vieta che gli animali che stanno in appartamento possano essere portati in ascensore.
 
 

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