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  • di Oliviero Franceschi
  • Sabato 2 Marzo 2013, 16:31

Arriva il "730" tra conferme e novità

Fabbricati non locati già sottoposti all’Imu: niente Irpef

E’ iniziato il primo round del match più atteso, quello delle dichiarazioni dei redditi. I modelli sono stati pubblicati da settimane sul sito dell’Agenzia delle entrate e le istruzioni sono in corso di approfondimento da parte degli esperti. Ecco le novità da conoscere sul 730/2013..
Scadenzario
Cominciamo subito con le date importanti: i contribuenti che presentano il 730 al proprio sostituto d’imposta devono farcela entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2013, mentre chi consegna il modello ai Caf o ai professionisti abilitati (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.) avrà tempo fino al 31 maggio 2013.
Fabbricati e detrazioni
Anche quest’anno non mancano le novità, specie per quanto riguarda il mondo che più ci interessa e cioè quello della casa. Dopo il salasso dell’Imu 2012, ad attendere i contribuenti finalmente una piacevole novità. I redditi degli immobili non esenti dall’Imu e che se non sono stati affittati, non saranno tassati dall’imposta sui redditi, l’Irpef, e dalle relative addizionali. Nel quadro “B”, occorrerà ugualmente indicare tali immobili, come si fa ogni anno: tuttavia nel prospetto di liquidazione sarà evidenziata la parte di reddito imponibile loro riferita che non sarà tassata. Salvi a metà invece i terreni del quadro “A”: anche per loro e alle stesse condizioni dei fabbricati è previsto quest’anno che non pagheranno né Irpef né addizionali sul reddito dominicale. Naturalmente devono essere non locati e non esenti dall’Imu. Rimane però la tassazione sul reddito agrario, ma anche in questo caso possiamo comunque parlare di un buon alleggerimento dell’imposta.
Nuovi righi, nuove colonne
Come abbiamo visto, se il fabbricato è esente da Imu tutto resta come prima e saranno dovute Irpef e addizionali. In questo caso però ricordatevi di barrare la nuova colonna 12 del quadro “B”. Stesso discorso per i terreni esenti da Imu e che pertanto pagheranno anche sul reddito dominicale: in questo caso barrate la nuova colonna 9 del quadro “A”. Per fare un esempio, sono esenti dall’Imu e perciò soggetti ad Irpef e addizionali i terreni ricadenti in alcune aree montane o di collina. Come abbiamo detto, i redditi fondiari (cioè di terreni e fabbricati) sottratti alla tassazione dell’Irpef e delle addizionali perché assoggettati all’Imu saranno evidenziati nel nuovo rigo 147 della sezione “Altri dati” del prospetto di liquidazione, “modello 730-3”. Infatti l’importo sgravato da Irpef e compagnia potrebbe essere ugualmente considerato in relazione alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Immobili storici
Tornando al quadro “B”, grosse novità anche per gli immobili storici e questa volata decisamente meno gradevoli per i cittadini. Cambia infatti il regime agevolato previsto per questi beni in virtù delle eventuali forti spese manutentive sopportate dai proprietari. Quest’anno il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Nel quadro B la rendita catastale di tali fabbricati va indicata nella misura ridotta del 50 per cento. In passato invece si indicava la rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale era collocato il fabbricato. Inoltre nel caso di applicazione della tassazione ordinaria (senza cioè affitto con il sistema della cd. “cedolare secca”), l’importo del canone di locazione non rilevava per la determinazione del reddito imponibile del fabbricato, ma dovevano solo essere compilate le colonne del codice canone e del canone di locazione.
Affittare una stanza
Nella colonna 2 del quadro “B” (relativo ai redditi dei fabbricati) si riportano come ogni anno i codici di utilizzo degli immobili, quelli che permettono a chi presta assistenza fiscale di attribuire il giusto peso all’immobile stesso. Un’altra novità è prevista per il caso seguente. In tempi di magra, non sono pochi gli italiani che avendo a disposizione un appartamento troppo grande per i propri bisogni, hanno ritenuto opportuno condividerlo con un ospite affittando una stanza. In questo caso, poiché l’immobile è in parte utilizzato come abitazione principale e in parte è in locazione, nel quadro “B” andrà indicato rispettivamente il nuovo codice di utilizzo “11” (locazione in regime di libero mercato) o il nuovo codice “12” (locazione a canone “concordato”).
Detrazioni d'imposta
Importanti novità anche in tema di detrazioni d’imposta, per quanto riguarda le apprezzatissime detrazioni del 36 e del 55 per cento. Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d’imposta è stata infatti elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro; inoltre la detrazione è stata estesa anche agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, nell’ìpotesi che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Viceversa da quest’anno, non è più possibile ricorrere alla cosiddetta rateazione veloce: i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, non potranno cioè ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali come si faceva in passato, poiché tutti i contribuenti devono ripartire l’importo in 10 quote. Per la detrazione del 55%, invece, relativa agli interventi per il risparmio energetico, la proroga è stabilita al 30 giugno 2013. Anche questa detrazione ha aumentato il proprio campo di interesse, poiché è stata estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Hanno collaborato Daniele Cuppone e Alberto Martinelli

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