immagine Canone Rai, si paga nella bolletta elettrica:
10 rate mensili per l'importo di 100 euro annui
  • di Lucilla Quaglia
  • Lunedì 24 Ottobre 2016, 09:00

Canone Rai, si paga nella bolletta elettrica: 10 rate mensili per l'importo di 100 euro annui

In luglio addebitata una maggiorazione di 70 €, pari alla somma delle rate "scadute". Il saldo nelle fatture di novembre 

A partire da luglio 2016 la Legge di Stabilità 2016 ha previsto che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato venga rateizzato nella bolletta elettrica.  A dover pagare è ciascun cliente intestatario di un’utenza di energia elettrica nell’abitazione di residenza. L’importo del canone annuo è pari a 100 euro e viene addebitato per famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di televisori posseduti, suddividendolo in 10 rate mensili da gennaio a ottobre. Solo per il 2016, la prima rata ha un importo pari al totale delle rate mensili già scadute: a luglio i clienti hanno ricevuto una fattura con un importo da pagare di 70 euro, relativo ai mesi gennaio-luglio. L’importo residuo del canone Rai verrà addebitato nelle bollette successive.
Talvolta, però, potrebbe capitare un pagamento non dovuto oppure, se si è titolari di un diritto a non pagare, non si sa bene come agire. L’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento sui rimborsi (Provvedimento del 2-08-2016, Protocollo n. 125604/2016), con le istruzioni per richiedere il rimborso del canone tv già pagato, ma non dovuto.

Quando si ha diritto a chiedere il rimborso
 

Il rimborso si può chiedere - ora anche online - nei casi in cui si pensi che il canone sia stato erroneamente addebitato, ossia quando: 1) si è in possesso dei requisiti di esenzione (over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva 2) il richiedente è esentato per convenzioni internazionali (diplomatici e militari stranieri) 3) si è già versato il canone con modalità diverse dall’addebito in bolletta (ad esempio con addebito sulla pensione) 4) se è stato addebitato due volte, ossia anche sull’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica. In questo caso, la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per richiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone mediante la sua fornitura elettrica. L’istanza di rimborso può essere presentata anche da un erede in relazione al canone tv addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto. Attenti a come compilate il campo “data fine” 5) il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica 6) altri motivi.
I numeri dall’1 al 6 sopra riportati, fa notare l’Unione nazionale consumatori (UNC), corrispondono ai codici che vanno inseriti nella richiesta di rimborso.
 
Prima si paga, poi si chiede il rimborso
 

La legge di stabilità prevede, per la domiciliazione della bolletta della luce, “la facoltà di revoca dell’autorizzazione nel suo complesso da parte dell’utente” (ossia, per revocare la domiciliazione del canone, si deve revocare anche quella della luce).
Tuttavia, la soluzione di sospendere il pagamento del canone, ad avviso dell’UNC, è più rischiosa (per quanto più equa e giusta) rispetto a quella di pagare e poi presentare richiesta di rimborso secondo le modalità qui sopra definite, ossia quelle previste dal provvedimento del 2 agosto 2016. L’Agenzia delle entrate, infatti, non ha ancora chiarito, ad esempio, che succede se poi ritiene che il contribuente abbia torto. Sarà considerato pagamento tardivo? Ci saranno da pagare sanzioni? Cosa deve fare il consumatore una volta sospeso il pagamento? Al momento non si sa.

Fattura elettrica senza l’addebito del canone tv
 
Dal 2016 il canone è addebitato sull’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In caso di mancato addebito, occorre verificare il tipo di contratto e controllare se il canone viene addebitato nella bolletta successiva. In caso contrario, l’importo dovuto deve essere versato entro il 31 ottobre 2016 utilizzando il modello F24. I codici tributo da inserire nel modello, utilizzabili a partire dal 1° settembre 2016, sono: “TVRI” (per rinnovo abbonamento) e “TVNA” (nel caso di un nuovo abbonamento).
 
 

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