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e viene denunciato
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 25 Aprile 2016, 10:22

Ospita gatti randagi e viene denunciato

I giudici: è responsabile dell'igiene e della salute degli animali presi in custodia


L’approfondimento di questa settimana riguarda un caso che ha fatto molto discutere per quanto riguarda la presenza di animali domestici in condominio. Il Tar Sicilia, sezione distaccata di Catania, con sentenza n. 3 del 2016, ha stabilito che pur essendo consentito prendersi cura in un terrazzo di esclusiva proprietà individuale di gatti randagi, fornendo loro da mangiare, è fatto carico di provvedere alle necessarie vaccinazioni e a tutte le altre incombenze connesse con la cura dei gatti.
 
Il caso
 
Prende spunto da un esposto di un condomino che aveva denunciato la presenza di una colonia di gatti randagi nel terrazzo di proprietà individuale di un altro condomino, lamentando che quest’ultimo non adempiva in modo corretto alle misure igienico sanitarie opportune per evitare pregiudizi all’intero condominio. All’esposto ha fatto seguito un’ordinanza del sindaco con l’intimazione di eliminare entro 10 giorni gli inconvenienti igienico sanitari connessi con la presenza dei gatti. L’ordinanza è stata impugnata al Tar che ha respinto il ricorso, ritenendo responsabile della salute e del benessere degli animali presi in custodia il proprietario del terrazzo.
 
Custodia non occasionale
 
Coloro che decidono di accudire gli animali randagi, in modo non occasionale, assumono la loro custodia e sono tenuti a garantire le misure necessarie al loro benessere e alla loro salute. Essi non sono tenuti solamente all’obbligo di nutrirli, ma anche ad adempiere le vaccinazioni e tutte le altre cure opportune, evitando disagi e problemi agli altri condomini.
 
Animali e condominio

La riforma ha disposto che il regolamento condominiale non può vietare di possedere o detenere animali domestici. Nonostante il predetto divieto, rimane possibile che gli animali tenuti in un appartamento siano allontanati con provvedimento d’urgenza dall’autorità giudiziaria in caso di odori o immissioni rumorose oltre la normale tollerabilità oppure che il proprietario risponda ex art. 559 c.p. per il disturbo arrecato o ex art. 672 c.p. per omessa custodia e mal governo degli animali.
 
Regolamenti contrattuali
 
La formula dell’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. è frutto di un compromesso tra sensibilità diverse dei proponenti, ma non sembra riguardare i regolamenti cosiddetti contrattuali che sono approvati da tutti i condomini con l’adesione al regolamento formulato dal costruttore prima della costituzione del condominio ovvero con una deliberazione assembleare unanime, perché la disposizione è collocata all’interno dell’articolo che disciplina il regolamento condominiale. Tale formula di compromesso è di fondamentale importanza perché consente da un lato di rispettare la sensibilità degli amanti degli animali, e dall’altro, in coerenza con i principi di autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), permette ai condomini di deliberare all’unanimità limitazioni ai diritti dominicali loro spettanti avuto riguardo allo stato dei luoghi.
 
I diritti individuali
 
Il riconoscimento del diritto di detenere animali in appartamento all’interno del condominio è accompagnato dal contestuale dovere di garantire il benessere degli animali. Il benessere dell’animale non include solo la salute e il benessere fisico, ma anche la possibilità per l’animale di avere spazio sufficiente, strutture adeguate, la compagnia di animali della propria specie ed in generale condizioni e cure che non comportino alcuna sofferenza.
 
 

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