immagine Parcheggi condominiali,
la lite arriva in Cassazione
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 12 Settembre 2016, 09:42

Parcheggi condominiali, la lite arriva in Cassazione

Valide le regole di quando è stato rilasciato il permesso di costruire

L’approfondimento di questa settimana è dedicato alle aree di parcheggio. Il problema del parcheggio degli autoveicoli è molto difficile da risolvere nelle città di grandi dimensioni. Molto spesso sorgono controversie tra i condomini, laddove gli spazi condominiali adibiti a posto auto non sono sufficienti per tutti. Altre volte le controversie riguardano i costruttori e gli acquirenti degli immobili. Sotto tale profilo va ricordata la sentenza n. 13445 del 2016 con cui la Cassazione ha stabilito, accogliendo la richiesta del venditore-costruttore, che le regole giuridiche relative alla circolabilità delle aree di parcheggio seguono la normativa vigente al momento del rilascio del permesso di costruire e non la normativa in vigore al momento dell’atto di compravendita che potrebbe avvenire anche a distanza di decenni dalla costruzione.
 
Permesso di costruire

Per determinare l'area destinata a parcheggio occorrerà tener conto dell'atto di concessione che è il documento che vincola il costruttore al rispetto di tutto ciò che costituisce presupposto per edificare compresi eventuali vincoli di destinazione e che può essere utilizzato per risolvere eventuali contrasti in relazione alla natura condominiale o privata delle parti dell’edificio. Nell’ipotesi di mancata concordanza tra accatastamento e concessione edilizia deve prevalere quest’ultima.
 
Estensione dei posti auto

La Cassazione, con sentenza 2236 del 4 febbraio 2016, ha fornito alcuni chiarimenti fondamentali sul calcolo delle superfici e sulla natura del vincolo di destinazione dei posti auto stabilendo che deve essere rispettata la misura non inferiore ad un metro per ogni dieci metri cubi di costruzione, tenendo conto nel calcolo anche dei muri perimetrali.
 
Trasformazione in parcheggio

Per trasformare un giardino o un cortile condominiale in parcheggio occorre il voto favorevole dei 4/5 dei partecipanti al condominio, in rappresentanza dei 4/5 del valore dell’edificio. Si tratta di modificare la destinazione d’uso di una parte comune per soddisfare esigenze di interesse condominiale. La modifica è considerata ammissibile purché non venga arrecato pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato e sempre che non venga alterato il decoro architettonico. La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nella bacheca condominiale e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti.
 
Assegnazione posti auto

L’assegnazione dei posti auto in condominio può costituire causa di lite quando gli spazi non sono tali da soddisfare tutti i condomini. La soluzione è di solito offerta mediante turnazione senza privilegiare esclusivamente alcuni condomini in danno di altri. La sentenza della II sezione civile della Cassazione n. 11034 del 2016 ha stabilito la nullità della delibera condominiale che assegna posti auto nel cortile comune con votazione a maggioranza e non all’unanimità. È fatto divieto di utilizzo esclusivo da parte di un singolo condomino di un bene comune, quando tale utilizzo cagioni pregiudizio del diritto altrui.
 
 

  • Annunci correlati

Trilocale, viale Aurelio Saffi

1.400 €
Affitto Trilocale a Roma (RM)
102 m2 3 stanze 2 bagni TRASTEVERE: ELEGANTE PIANO RIALZATO CON GIARDINO APPENA RISTRUTTURATO UBICAZIONE: centrale e servita dalle principali infrastrutture urbane e di quartiere (stazioni FS e Metro...

IlMessaggeroCasa.it