immagine Aspetto e decoro architettonico,
così si tutelano le parti comuni
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 19 Settembre 2016, 09:21

Aspetto e decoro architettonico, così si tutelano le parti comuni

Vietate le opere che arrecano pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato


L’approfondimento di questa settimana è dedicato alla differenza tra le nozioni di “aspetto architettonico” e "decoro architettonico” in materia di tutela di parti comuni dell’edificio. Pur essendo consentito a ciascun proprietario di utilizzare i propri beni liberamente, occorre tener conto dei limiti previsti dal regolamento contrattuale e dal codice civile. Ai fini del tema trattato assume rilievo quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 17350 depositata il 25 agosto del 2016 a proposito della corretta interpretazione del concetto di aspetto architettonico dell’edificio.

Divieti

Sono vietate le innovazioni che possano arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano le parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. È diritto del proprietario dell’ultimo piano costruire sopra un nuovo piano, salvo che risulti altrimenti dal titolo. Tuttavia, i condomini possono opporsi alla sopraelevazione, se pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.
 
Precisazioni giurisprudenziali

La Cassazione si è preoccupata di definire i due parametri del decoro e dell’aspetto architettonico, sottolineando le differenze, ma anche le affinità concettuali. In particolare, mentre la nozione di aspetto architettonico, contenuta nell’art. 1127 c.c., relativo alla facoltà dei condomini di costruire una sopraelevazione, richiama una serie di valutazioni in merito alla compatibilità con lo stile architettonico adoperato nella costruzione dell’edificio, il cosiddetto “decoro architettonico”, come richiamato dall’art. 1120 c.c., si caratterizza nell’omogeneità delle linee e delle strutture, e più generalmente nell’armonia estetica.
 
La diversa terminologia

Nel codice civile è utilizzata una diversa terminologia per evidenziare che il grado di limitazione imposta all’esercizio del diritto del singolo condomino va considerata distintamente a seconda degli interventi da realizzare. L’art. 1127 c.c. utilizza l’espressione “aspetto architettonico”, perché intende richiamare un limite avente minore rigore rispetto al concetto di decoro architettonico. L’esercizio del diritto di sopraelevazione non è subordinato al rispetto assoluto delle linee architettoniche dell’edificio, essendo sufficiente evitare che venga compromesso l’aspetto dell’immobile nel suo complesso. Sono state considerate alterazioni dell’aspetto architettonico l’utilizzo di materiali con composizione diversa o caratteristiche differenti degli infissi. La costruzione di un ulteriore piano va valutata solamente rispetto alle linee architettoniche in modo più tenue di quanto richiesto per ulteriori modifiche e interventi edilizi. Invece, la nozione di decoro architettonico è più restrittiva e opera come limite alle innovazioni che devono essere esaminate con maggiore rigidità.
 
Visibilità

Ai fini della valutazione dell’alterazione del decoro architettonico è ininfluente il grado di visibilità delle innovazioni introdotte, mentre per valutare la rilevanza dell’alterazione dell’aspetto architettonico sono importanti la minore o maggiore visibilità dell’opera. Così, se la sopraelevazione è visibile solamente da lontano o da particolari posizioni potrebbe essere considerata legittima dall’autorità giudiziaria.
 
 

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