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7 giorni di riflessione
  • di Vincenzo Malatesta
  • Lunedì 1 Febbraio 2016, 10:08

Al compratore spettano 7 giorni di riflessione

Mutui, calcolo degli interessi più chiaro in base alle norme Ue


Mutui più chiari, a norma Ue. L’Italia recepisce la direttiva europea mortgage credit con lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri che modifica il testo unico bancario. Prima della conclusione del contratto di credito il consumatore ha diritto a ottenere informazioni adeguate e chiarimenti sul calcolo del Taeg, tasso annuo effettivo globale: il tutto sul prospetto informativo europeo standardizzato, in breve Pies. Addio alla combinazione fra mutui e altri contratti.

Case e terreni

La direttiva 2014/17/Ue disciplina il credito relativo a immobili residenziali e l’attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori nel settore. Il decreto legislativo che ne dà attuazione riconosce al consumatore il diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni prima della sottoscrizione per confrontare le diverse offerte di finanziamento sul mercato, valutarne le implicazioni e assumere una decisione informata. L’applicazione delle nuove norme è limitata a mutui garantiti da ipoteca per comprare casa e finalizzati all’acquisto di immobili in fase di realizzazione e terreni.

Regole e pericoli

Arrivano più stringenti regole di condotta per banche e finanziarie che offrono contratti di credito ai consumatori: diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione a diritti e interessi dei clienti. Finanziatori e intermediari devono fondare la loro attività sulle informazioni inerenti condizioni e bisogni espressi dal consumatore con ipotesi di lavoro compatibili con i rischi a quali è esposta la situazione economica dell’interlocutore.

Standard affidabili

Ai fini del calcolo del Taeg da inserire nel modello Pies bisogna comunicare l’eventuale compenso che il consumatore è tenuto a versare per i servizi d’intermediazione. Le banche sono tenute ad applicare standard affidabili per la valutazione degli immobili a uso residenziale ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca. L’offerta di contratti di credito in valuta estera prevede che il consumatore abbia in qualsiasi momento il diritto di convertire in euro il finanziamento.

In caso di mora

Al momento della conclusione del contratto le parti possono convenire espressamente che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento dell’immobile oggetto di ipoteca o dei proventi della vendita del cespite comporta l’estinzione del debito, fermo restando il diritto del cliente all’eccedenza. II valore della garanzia è stimato nella perizia successivamente all’inadempimento.

Niente abbinate

Addio alla commercializzazione abbinata, vale a dire alla sottoscrizione di contratti di credito insieme con altri prodotti o servizi finanziari distinti, laddove questi ultimi sono indicati come obbligatori per ottenere il finanziamento (insomma: scompare una delle pratiche alla base degli scandali finanziari negli ultimi mesi).

Assicurazione libera

Resta invariato quanto disposto dal Cresci Italia: quando insieme con il mutuo è prevista un’assicurazione sulla vita, al cliente bisogna sottoporre due preventivi di differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche; il consumatore è libero di scegliere la polizza sul mercato, la banca costretta ad accettare variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo: è quindi scorretto l’istituto che obbliga il mutuatario a sottoscrivere il suo prodotto.

Messaggi chiari

Infine, fari accesi sulla pubblicità: i messaggi sui contratti devono essere chiari e non possono contenere formulazioni ingannevoli, tali da creare nei consumatori false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito. E per gli annunci che riportano il tasso d’interesse o altri indici sul costo del credito è previsto un vero e proprio decalogo con le informazioni di base da riferire in maniera precisa, evidenziata e facilmente leggibile o udibile (a seconda del mezzo usato). Sarà il Cicr, comitato interministeriale per il credito e il risparmio, a stabilire i criteri per il format degli spot e le modalità di divulgazione su proposta della Banca d’Italia.  
 
 

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