immagine Leasing abitativo, l'acquisto
alla scadenza del periodo pattuito
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 16 Gennaio 2017, 09:21

Leasing abitativo, l'acquisto alla scadenza del periodo pattuito

E' possibile ottenere il finanziamento anche per il cento per cento del costo
 

L’approfondimento di questa settimana è dedicato al contratto di leasing e ad alcune precisazioni in merito all’applicazione delle norme di diritto condominiale, quando l’immobile oggetto di leasing sia ubicato in un condominio.
 
Il contratto di leasing

Mediante il contratto di leasing una parte concede all'altra il godimento di un bene verso il corrispettivo di un canone periodico, per un certo tempo e alla scadenza del periodo pattuito chi ha ricevuto in godimento il bene può scegliere se: restituire il bene; proseguire nel godimento del bene, corrispondendo però un canone inferiore; acquistare la proprietà; sostituire il bene con un altro; richiedere l’adempimento di eventuali ulteriori previsioni del contratto. Se l’utilizzatore non paga i canoni pattuiti, il concedente ha diritto di risolvere il contratto per inadempimento. La società di leasing deve essere considerata proprietaria dell’immobile fino a che l’utilizzatore non eserciti l’opzione finale di acquisto. Il canone può essere mensile, trimestrale o semestrale e l’importo può rimanere costante per tutta la durata del contratto o variare in riferimento all’andamento del tasso di indicizzazione.
 
Leasing abitativo giovanile
 
Per favorire l’acquisto della prima casa da parte dei giovani di età inferiore ai 35 anni che non siano in condizioni economiche agiate è stato previsto nel nostro ordinamento il c.d. “contratto di leasing abitativo giovanile” con alcune specifiche agevolazioni di carattere fiscale. In particolare, i giovani di età inferiore a 35 anni potranno detrarre dalle tasse il 19% dei canoni di locazione finanziaria fino a un massimo di 8.000 euro annui ed il 19% del prezzo di riscatto finale fino a un massimo di 20.000 euro. I presupposti dell’età e del reddito complessivo devono essere soddisfatti al momento della stipula del contratto di leasing.
 
Vantaggi del leasing
 
L’acquisto di un immobile tramite leasing ha indubbi vantaggi rispetto a chi acquista a seguito di un prestito richiesto tramite un mutuo ad un istituto bancario, perché in caso di leasing è possibile ottenere il finanziamento anche per il 100% del costo del bene, senza iscrivere ipoteca sull’immobile. Inoltre è possibile adattare in modo più flessibile il contratto alle specifiche esigenze dell’utilizzatore.
 
Spese

Nel contratto di locazione le spese straordinarie sono a carico del proprietario, mentre quelle ordinarie sono a carico dell’inquilino. Invece, nel leasing tutti gli oneri condominiali, sia per interventi di ordinaria manutenzione, sia per interventi di straordinaria manutenzione sono a carico dell’utilizzatore.
 
Partecipazione in assemblea

Il soggetto che in concreto è interessato a partecipare all’assemblea condominiale è l’utilizzatore. È molto spinosa la questione sul soggetto da convocare in assemblea. L’utilizzatore avrà il diritto di partecipare e votare sulle questioni relative alle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché sulle delibere aventi ad oggetto le modalità di gestione del servizio di riscaldamento e di condizionamento dell’aria. Tranne che non sia diversamente disposto nel contratto, l’utilizzatore deve però informare la società di leasing quando la convocazione dell’assemblea condominiale ha all’ordine del giorno spese condominiali per periodi eccedenti la durata del contratto di leasing, ovvero questioni che riguardano la proprietà dell’immobile e delle parti comuni.
 

  • Annunci correlati

Trilocale, viale Aurelio Saffi

1.400 €
Affitto Trilocale a Roma (RM)
102 m2 3 stanze 2 bagni TRASTEVERE: ELEGANTE PIANO RIALZATO CON GIARDINO APPENA RISTRUTTURATO UBICAZIONE: centrale e servita dalle principali infrastrutture urbane e di quartiere (stazioni FS e Metro...

IlMessaggeroCasa.it