• di Consiglio Nazionale del Notariato
  • Venerdì 16 Dicembre 2011, 15:13

Ora il “pacchetto casa” ve lo spiegano i notai

Tra aliquote “base” e nuovi valori catastali, ecco le novità


L'aliquota base dell'Imu è stata fissata allo 0,76%, ma per la prima casa sarà ridotta allo 0,4%, con eventuali modifiche introdotte dai Consigli comunali

La manovra «salva-Italia» varata dal governo Monti nei giorni scorsi prevede importanti novità sulle imposizioni fiscali relative alla casa. L’Imposta Municipale Unica non coinvolge le imposte sulle transazioni che hanno per oggetto la proprietà degli immobili, quindi le compravendite, le permute, le divisioni e neppure le successioni per causa di morte

Imposta Municipale Unica
La vecchia ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) viene sostituita dalla IMU, l’Imposta Municipale Unica. Per il calcolo della base imponibile ai fini IMU, qualora non ci fossero ulteriori modifiche nella conversione in legge del decreto, si deve rivalutare la rendita che risulta dal certificato catastale del 5% e poi moltiplicarla per 160 per gli immobili delle categorie A e C (salvo A/10 e C/1), per 80 per gli immobili di categoria D e A/10 e per 55 per gli immobili C/1.

L'aliquota di base dell'Imu è stata fissata allo 0,76%, ma per la prima casa sarà ridotta allo 0,4%, con la possibilità per i Consigli Comunali di alzare o ridurre l'aliquota base di 0,3 punti e quella agevolata sull’abitazione principale dello 0,2%.
L'Imu sarà applicata sul valore catastale degli immobili, calcolato in base ai nuovi coefficienti di moltiplicazione. E come per gli appartamenti aumenteranno i coefficienti di moltiplicazione per gli esercizi commerciali, i terreni, le aree fabbricabili.
L’ Imu non riguarda le imposte che si versano in occasione dei trasferimenti di proprietà, ovvero le imposte di registro-ipotecaria e catastale, che sono riscosse dal notaio e sono rimaste invariate, né l'Iva, che viene versata all'imprenditore per gli immobili di nuova costruzione.

Iva: cosa cambierà?
Nel caso di compravendite immobiliari l’Iva è l'imposta proporzionale che colpisce la vendita di abitazioni nuove (acquisto dal costruttore o da cooperativa). Viene calcolata sul prezzo di vendita.
La nuova manovra interviene rivedendo in aumento alcune aliquote. L'aumento è però inserito in una "clausola di salvaguardia": per cui scatterà a partire da ottobre 2012 se lo Stato non riuscirà a contenere l'indebitamento generale entro determinati parametri. Nel caso in cui dovesse scattare l'aumento dell'Iva, l’incremento sarà di due punti e su due aliquote: quelle del 10% e del 21% che passeranno rispettivamente al 12% e al 23%. E se non basterà per rispettare i parametri di contenimento dell'indebitamento, ci sarà un ulteriore incremento dello 0,5% a partire da gennaio 2014. Non sono invece previsti aumenti delle aliquote Iva per le vendite di prime case, assoggettate all'aliquota più bassa, il 4%.

Detrazioni

La manovra prevede detrazioni per chi esegue interventi di ristrutturazioni edilizie sulle parti comuni, ristrutturazioni delle unità immobiliari in proprietà, recupero di immobili danneggiati da eventi calamitosi, eliminazione delle barriere architettoniche, messa in sicurezza, cablature, finalizzati al contenimento dell'inquinamento acustico al risparmio energetico. La detrazione spetta all’acquirente, per un valore del 36 % del valore degli interventi eseguiti. Inoltre, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati questi interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per il tempo che resta da scontare e salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente della casa. Anche nel caso di morte del titolare di questo diritto, esso si trasmette al soggetto che eredita l’immobile e che andrà ad abitarlo.

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