immagine Passi carrabili: la concessione va pagata
soltanto se si chiede il divieto di sosta
  • di Lucilla Quaglia
  • Martedì 26 Luglio 2016, 11:55

Passi carrabili: la concessione va pagata soltanto se si chiede il divieto di sosta

La Cassazione: gli accessi a raso non sono soggetti alla Cosap,  la tassa di occupazione del suolo pubblico
 


I passi carrabili a raso, ovvero quei passaggi che si affacciano su di una strada che non possiede marciapiede, sono tassabili? Gli esperti affermano che sono soggetti al pagamento della Cosap – ossia la concessione per occupazione di suolo pubblico – solo se l’utente chiede il divieto di sosta con obbligo di rimozione.
Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16733/ del 27 luglio 2007, sezione tributaria, per ribadire che i passaggi carrabili a raso non sono soggetti a tassa. La suprema Corte ha stabilito che il passo a raso, cioé senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, “non determina un’occupazione visibile del suolo pubblico”, dato che “manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico”, e che “non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell’accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività”.
Del resto la Cosap significa tassa di occupazione suolo ed aree pubbliche: quindi se non c’è occupazione non c’è neanche tassa. L’articolo 44 del decreto legislativo n. 507/1993 definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale creata per facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”. Se non c’è alcuna di queste opere, la tassazione degli accessi a raso comporterebbe l’assoggettamento del diritto di accesso alla proprietà privata ad un onere tributario che dal punto di vista giuridico non sarebbe motivato.
 
Divieto di sosta e rimozione obbligatoria
 

In realtà l’occupazione di suolo pubblico di un passo carrabile a raso si traduce nel divieto di sosta chiesto dal proprietario alle autorità competenti: e cioè l’impossibilità, per una qualsiasi macchina, di parcheggiare di fronte al passo carrabile a raso definisce il tipo di occupazione di suolo pubblico da pagare. Quindi nella Capitale i passi carrabili a raso si pagano, e come tutti quelli con taglio di marciapiede la tariffa è calcolata in base all’ampiezza del passo carrabile. Resta inteso che se il proprietario del passo carrabile a raso non chiede il divieto di sosta con obbligo di rimozione, non paga nulla.
 
Che cosa sono i passi carrabili
 

Ricapitolando i passi carrabili sono strutture di accesso alla strada dalle rispettive proprietà. I passi carrabili veri e propri, in quanto strutture che occupano in modo permanente porzione di suolo pubblico, necessitano di autorizzazione, sono soggetti al pagamento della Cosap e di fronte ad essi vi è per legge il divieto di sosta, che va in ogni caso segnalato con l’apposito cartello che indica la relativa autorizzazione e la regolarità della sua realizzazione.
Nei passi carrabili a raso (ovvero a filo della strada) non vi è la realizzazione di alcuna opera e questi hanno la funzione di consentire il regolare accesso alla proprietà privata. Tuttavia la presenza di tali passi non presuppone il divieto di sosta ai veicoli perché essi non rientrano nella definizione di legge dei passi carrabili veri e propri: pertanto il proprietario dell’immobile non può pretendere che gli altri veicoli non vi sostino.
 
Autorizzazioni sempre col numero
 
Per quanto riguarda la tassa sui passi carrabili questa varia a seconda della loro ampiezza, ossia dello spazio che interrompe il marciapiede. In ogni caso sia il passo carrabile canonico che quello a raso, debbono esporre il numero dell’autorizzazione. Altrimenti sono falsi.
 
Così a Roma

Tutti i passi carrabili devono essere autorizzati dall'Ufficio tecnico del Municipio di riferimento.
La quota del canone - annuale - è obbligatoria per i passi carrabili con marciapiede, mentre per quelli che ne sono privi, cosiddetti "a raso", è dovuta solo se il proprietario richiede il divieto di sosta.
L’atto di concessione all’accesso deve contenere le indicazioni di data e fine occupazione, la modalità di occupazione, l’ammontare del canone e modalità e termini di pagamento. La concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l’obbligo del concessionario di ripristinare le condizioni iniziali al termine della concessione, se non diversamente indicato  dall’amministrazione, e di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all’occupazione. Inoltre l’amministrazione si riserva in tal caso di revocare la concessione.
 
Subconcessione
 
E’ vietata a pena di nullità la subconcessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione tranne nel caso di successione nella proprietà o in un altro diritto reale di godimento su un bene immobile dotato di accesso, sempre che l’occupazione strumentale rimanga inalterata. Il trasferimento della concessione è consentito con l’obbligo di comunicare all’amministrazione di riferimento, entro dieci giorni dalla data di formalizzazione della successione, i dati identificativi del nuovo titolare. Il canone è dovuto per anno solare. La superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
 
Chi può fare richiesta

La richiesta per ottenere l'autorizzazione all'apertura o alla regolarizzazione di un passo carrabile può essere avanzata presso il Municipio di riferimento da un cittadino che abbia titolo personale o in rappresentanza di Enti, Società ecc. e che detenga la proprietà di un'area che sia idonea sotto l'aspetto urbanistico alla circolazione e stazionamento dei veicoli. Occorre cioè possedere o un'area interna cortilizia che sia stata classificata al catasto per la circolazione dei veicoli o un locale per uso deposito oppure un locale per uso autorimessa. E' severamente proibito concedere regolarizzazioni o istituzioni di passi carrabili che interessino unità immobiliari con destinazioni d'uso diverse da quelle previste. 
 

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