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al 50% della retribuzione
  • di Bruno Benelli
  • Lunedì 17 Ottobre 2016, 09:11

Per ricovero, indennità pari al 50% della retribuzione

I primi tre giorni a carico dell'azienda, poi paga l'Inps fino al 20° giorno 


Inps paga ai seguenti lavoratori del settore privato l’indennità in caso di malattia: operai industria, operai e impiegati settore terziario e servizi, agricoli, disoccupati, marittimi,  lavoratori dello spettacolo, parasubordinati. Non vengono considerati colf e badanti, impiegati dell’industria, quadri di industria e artigianato, dirigenti, portieri, e lavoratori autonomi.

I primi tre giorni a carico dell'azienda
 
L’indennità è pari al 50% della retribuzione dal 4° al 20° giorno (i primi tre giorni sono a  carico dell’azienda) e sale al 66,66% dal 21° al 180° giorno. Migliore la posizione dei dipendenti pubblici esercizi e laboratori di pasticceria: l’indennità è dell’80% per tutto il periodo.
Come si comporta l’Inps in caso di ricovero in ospedale o di cure in day hospital?  Anche in questi casi paga l’indennità. Con un’eccezione: se la persona non ha familiari a carico l’indennità è ridotta ai 2/5 (due quinti).  In questa ipotesi l’indennità scende, rispettivamente, al 20% e al 26,67% della busta paga. E al 32% per chi riceve, come chiarito sopra, l’80%.
Il ricovero ospedaliero e il day hospital hanno anche altre influenze che modificano la normativa ordinaria. Innanzi tutto è la struttura che invia in modo telematico all’Inps il certificato di ricovero (e di dimissioni). Se però essa non è attrezzata con l’uso di internet, torna in capo al lavoratore l’obbligo di spedire il certificato all’Inps e al datore di lavoro. Con un  piccolo vantaggio: si può fare la spedizione anche dopo i classici due giorni.

Visite mediche di controllo
 
 Altra influenza si riscontra nell’ambito della normativa che riguarda  la reperibilità dell’ammalato, il quale non deve intralciare le visite mediche di controllo, che l’Inps effettua d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro. Per questa finalità deve farsi trovare – per tutti i giorni della settimana, compresi quelli festivi – nelle due canoniche fasce di reperibilità: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
 
Reperibilità dell'ammalato
 
Se è assente e il medico inutilmente bussa alla porta Inps non paga l’indennità per un massimo di 10 giorni di calendario, calcolati dal giorno iniziale della malattia.  Ma se si tratta di seconda assenza la sanzione aumenta: dall’11° giorno si aggiunge la perdita del 50% della indennità, e se si arriva alla terza assenza scatta la perdita totale a partire dalla data della visita andata a vuoto.
Ebbene, tutte queste sanzioni non vengono applicate se la persona è in cura in strutture pubbliche o private, anche nella forma di day hospital, periodi nei quali si comprendono anche i giorni  di successiva convalescenza.


Gli iscritti alla gestione separata
 

L’indennità di malattia è riconosciuta infatti anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i cosiddetti parasubordinati (collaboratori, consulenti, professionisti, revisori conti, ecc.). Ovviamente è riconosciuta solo per le persone che versano il contributo più elevato in quanto non hanno altre assicurazioni obbligatorie e non sono in pensione.
Per loro però il meccanismo di determinazione dell’indennità è complesso: è stabilito in percentuale fissa ed è rapportato alla quantità di contributi versati.  L’indennità spetta alle persone che hanno almeno tre mesi di contributi nei dodici mesi anteriori all’inizio della malattia. Anche per loro l’indennità viene riconosciuta a partire dal quarto giorno ed ha un limite temporale stretto: non può superare i 61 giorni, pari a 1/6 (un sesto) di 365 giorni.  Se però siamo in presenza di una malattia che comporta un ricovero ospedaliero il limite massimo diventa pari a quello riconosciuto ai lavoratori dipendenti e perciò l’indennità viene pagata per 180 giorni.
L’indennità è pari al 4% della retribuzione giornaliera ricavata dal massimale contributivo diviso per 365, se il parasubordinato ha versato nell’anno precedente 3 o 4 contributi mensili. Sale al 6% se i mesi di copertura contributiva vanno da 5 a 8, e si ferma all’8% se i mesi sono 9-12. Se però si tratta di ricovero ospedaliero l’indennità raddoppia e diventa rispettivamente dell’8%, del 12% e del 16% della paga ricavata dal massimale contributivo.
 

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