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Calcoliamo le indennità alla colf
  • di Bruno Benelli
  • Lunedì 25 Aprile 2016, 10:13

S'interrompe il rapporto di lavoro? Calcoliamo le indennità alla colf

Vanno pagate le ferie non godute e il mancato preavviso, più i contributi  Inps

Quando il rapporto di lavoro con la colf o la badante cessa improvvisamente nel corso dell’anno (ad esempio, per licenziamento in tronco), alle interessate vanno pagati i periodi di ferie non godute e di mancato preavviso. Su queste somme vanno anche calcolati i contributi Inps.  La presenza delle due indennità per la verità complica le operazioni. Non solo in termini di calcolo delle somme da corrispondere, ma anche, e sicuramente di più, per stabilire i periodi di calendario  nei quali “piazzare” i pagamenti, che non possono accavallarsi con le retribuzioni ordinarie che hanno già “occupato” le date loro spettanti. Risultato? Le due indennità devono coprire periodi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, come se la colf o la badante abbiano continuato a lavorare oltre la scadenza.
 
Contratto collettivo
 
Il discorso non è per niente semplice. Noi, per tentare di semplificare, ricorriamo a un esempio,  inserendo nel box la normativa dettata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le due situazioni.
Ipotizziamo che per licenziamento in tronco sia cessato il 30 marzo 2016  il rapporto di lavoro (18 ore settimanali) di una colf con quattro anni di servizio, retribuita con 8 euro l’ora. Alla donna spettano le indennità di mancate ferie maturate nel primo trimestre 2016 e di mancato preavviso.
 
Mancato preavviso
 
Per il mancato preavviso stabiliamo l’esatto periodo di collocazione della relativa indennità. I 15 giorni di calendario vanno situati a partire dal 31 marzo (primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto) al 14 aprile (si tiene conto di tutti i giorni, compresi i festivi). In sostanza alla colf viene pagato il periodo (ovviamente di non-lavoro) dal 31 marzo al 14 aprile 2016. Ora passiamo a determinare la misura della indennità. La paga settimanale di 144 euro (8 euro per 18 ore) va divisa per 7 (i giorni della settimana) e in tal modo si stabilisce in 20,57 euro la paga giornaliera. Questo ultimo valore va moltiplicato per 15 giorni e si arriva a 308,55 euro di indennità. Essa va a sua volta divisa per 8 euro (la paga oraria) e così viene fuori che sono state retribuite 38,56 ore (arrotondate a 39), sulle quali vanno pagati all’Inps 39 contributi orari.
 
Mancate ferie
 
Per le mancate ferie si prendono i 26 giorni annuali, si dividono per 12 mesi e si moltiplicano per 3 mesi (tanto è durato il lavoro nel 2016), quantificando in 6,5 (arrotondati a 7) i giorni di ferie spettanti. Questi giorni li collochiamo dopo il nuovo periodo occupato dal preavviso, esattamente nel periodo 15 – 22 aprile 2016 (non tenendo conto della domenica intermedia).  Per la misura partiamo dalla paga settimanale pari a 144 euro (vedi sopra), che va divisa per 6 giorni (non si contano i giorni festivi), per cui è di 24 euro la paga giornaliera (come si vede, diversa da quella relativa al  preavviso). Essa, moltiplicata per 7 giorni, offre alla colf un compenso di 168 euro. Il compenso va diviso per 8 euro (paga oraria ) e quindi sono 21 le ore di ferie sulle quali va calcolato il contributo Inps.
 
Il costo globale
 
E’ tempo dei totali. Alla colf va pagata la cifra di 476,55 euro (308,55 + 168,00), e all’Inps il contributo rapportato a 60 ore (39 + 21), collocate nel periodo 31 marzo – 22 aprile 2016 (perciò relativo al secondo trimestre 2016, e quindi da pagare entro il 10 luglio).
 

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