- Lunedì 2 Maggio 2016, 10:22
Colf infortunata, così la denuncia all'Inail
Non si allega il certificato medico: si indicano numero, data di rilascio e prognosi
Se la colf o la badante si infortunano il datore di lavoro deve denunciare l’evento all’Inail usando il mezzo telematico. Ma per i rapporti di lavoro domestico resta ancora in vigore la trasmissione della denuncia in forma cartacea. La denuncia deve rispettare tempi molto stretti: a) entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali; b) entro 2 giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni; c) entro 2 giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.
Il modello Inail
La denuncia va fatta sull’apposito modello predisposto da parte Inail (modulo 4 bis R.A.) Ora c’è una novità assoluta: il datore di lavoro non deve più allegare la certificazione medica, ma deve solo indicare il numero identificativo del certificato, la data di rilascio ed il periodo di prognosi. La denuncia va fatta in modo molto dettagliato seguendo le richieste Inail contenute nel modulo. In particolare vanno indicati, dopo avere fornito tutti i dati identificativi di se stesso e della lavoratrice, la durata normale della settimana di lavoro e la misura della paga oraria convenzionale, le modalità con le quali è avvenuto l’infortunio (ora, luogo, giorno, ecc.). E se non era presente il datore di lavoro deve indicare eventuali testimoni e in ogni caso che tipo di lesione la colf s’è procurata: abrasione, taglio, ustione, frattura, e in quale parte del corpo: mano, piede, torace, ecc. Resta l’obbligo di dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza dei dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.
Nella denuncia all’Inail il datore di lavoro deve indicare i dati di riferimento del certificato medico, già trasmesso direttamente dal sanitario all’Inail o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, vale a dire: numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi. Se l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico.
L'Inail paga dal quarto giorno
In sostanza se l’infortunio dura al massimo tre giorni l’Inail non interviene. Il datore di lavoro non deve fare alcuna comunicazione e deve pagare all’interessata la normale retribuzione, come se continuasse a lavorare. Se invece il certificato medico dichiara che la prognosi supera i tre giorni interviene l’Inail a pagare le relative indennità e scatta l’obbligo delle denunce/comunicazioni.
Diritto all'indennità
Ovviamente la colf/badante è obbligata a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità. Se non fa ciò perde il diritto all’indennità di temporanea per i periodi antecedenti al giorno della denuncia. Per assolvere tale obbligo la colf lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati dal medico o dalla struttura sanitaria.
Durante la cura dell’infortunio il datore di lavoro deve garantire la conservazione del posto alla infortunata che è di: a) 10 giorni se la colf/badante lavora da solo sei mesi; b) 45 giorni se è al lavoro da oltre sei mesi e fino a due anni; c) 180 giorni per anzianità di servizio superiori al biennio.
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