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Sospeso l'obbligo contributivo
  • di Bruno Benelli
  • Lunedì 19 Settembre 2016, 09:15

Colf assente per un trimestre? Sospeso l'obbligo contributivo

Il datore di lavoro può avvalersi di un servizio online per  comunicare l'interruzione

Può capitare che la colf e la badante si assentino dal lavoro senza diritto alla paga, per cui il datore di lavoro non è più tenuto a versare i contributi all’Inps. Ma questa assenza può essere più o meno lunga, e proprio questa lunghezza comporta una diversità di comportamento del datore di lavoro.  Sono due le opzioni in ballo, a seconda che l’assenza sia inferiore al trimestre civile per il quale si versano i contributi in modo compatto, oppure che l’assenza sia quanto meno pari al trimestre o anche superiore.
Vediamo le operazioni che deve mettere in atto il datore di lavoro.
 
Due casi
 
A – Prima ipotesi: la sospensione ricade dentro i trimestri parzialmente coperti da contribuzione. Bene, in questo caso  il datore di lavoro non è chiamato a un lavoro supplementare. Le settimane di assenza sono indicate come non lavorate e non retribuite già sul bollettino di versamento dei contributi.  Quindi il sistema è a posto.
B – Il problema è invece pesante se  è l’intero trimestre che non da luogo al versamento di alcun contributo in quanto l’assenza è totale. In questa ipotesi il datore di lavoro deve avvalersi di un nuovo servizio online per  comunicare agli uffici la sospensione dell’obbligo contributivo.
Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it, nella sezione Servizi Online attraverso il seguente percorso: Servizi per il cittadino – Lavoratori domestici - Autenticazione con Pin/Cns – Sospensione obbligo contributivo.                                                                                                                                                                  
 
La comunicazione
 
Questa procedura consente di comunicare la sospensione dell’obbligo contributivo in riferimento a uno specifico rapporto di lavoro e per un intero trimestre, nei casi in cui la contribuzione non è dovuta perché riferita ad una causa di sospensione a titolo di: a) congedo per maternità, b)aspettativa per motivi personali; c) malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.  La  comunicazione va fatta  per i trimestri dell’anno in corso non ancora scaduti o, se sono scaduti, entro la fine del mese di scadenza del pagamento. Per i periodi per i quali non è più possibile procedere alla comunicazione attraverso il canale Internet, la questione si complica. Secondo l’Inps il datore di lavoro deve  rivolgersi alla sede  Inps presentando la documentazione che confermi la sospensione. Tornando alla comunicazione telematica il sistema Inps consente di inserire ogni  nuova sospensione. In questo caso è necessario indicare: 1)il trimestre di riferimento; 2) la motivazione della sospensione da selezionare fra le tre possibili opzioni sopra indicate.
 
Malattia e infortunio
 
Per la motivazione “Malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita”  è possibile indicare il numero del certificato medico. Ora vediamo quali sono gli esatti periodi che il datore di lavoro deve retribuire di tasca propria nei due casi di malattia e infortunio.
Per la malattia il pagamento del salario è così regolato: a) fino al terzo  giorno di malattia, il 50% della retribuzione globale di fatto; b) dal quarto giorno, la retribuzione intera. Tutto ciò per quanto?  Occorre controllare l’anzianità di servizio della dipendente: 1) per 10 giorni di calendario se l’anzianità è fino a sei mesi dopo il periodo di prova; 2) per 45 giorni di calendario se l’anzianità supera i sei mesi e fino a due anni; 3) per 180 giorni di calendario se l’anzianità supera i due anni.
 

 

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