immagine Più trasparenza per chi decide
di acquistare con il mutuo
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 5 Dicembre 2016, 10:19

Più trasparenza per chi decide di acquistare con il mutuo

Ora più facile il confronto fra le diverse offerte di credito sul mercato. Il Dl 72/2016

L’approfondimento di questa settimana è dedicato alle novità sui mutui immobiliari per acquistare casa. Il recepimento della direttiva n. 17 del 2014 avvenuto con il decreto legislativo n. 72 del 2016 ha aumentato le tutele per i consumatori che potranno valutare quale banca sia in grado di offrire il miglior prestito e scegliere ciò che sembra loro più conveniente. L’attuazione della Direttiva è stata realizzata attraverso modifiche del Testo Unico in materia bancaria (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 c.d. “Testo Unico Bancario").
 
Le spese totali
 
Nel costo totale del credito devono essere ricompresi tutti gli interessi e le spese che il consumatore deve pagare, incluse le somme dovute per i servizi accessori e i costi necessari per la valutazione del bene da acquistare. Rimangono però escluse le spese per la trascrizione dell’atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pattuite nell’ipotesi di inadempimento del contratto di credito.
 
Trasparenza bancaria
 
Le banche sono obbligate a fornire al consumatore interessato tutte le informazioni necessarie per consentire il confronto fra le diverse offerte di credito sul mercato. L’obiettivo principale di tali disposizioni è consentire che tutte le persone interessate siano in grado di valutare le conseguenze del futuro indebitamento così da prendere una decisione consapevole in merito alla conclusione dell’affare. Queste informazioni devono essere inserite in un modulo denominato “Prospetto Informativo Europeo Standardizzato”. Eventuali informazioni aggiuntive dovranno essere riportate in un altro documento distinto. Al consumatore deve comunque essere garantito un periodo di riflessione per ripensare la convenienza o meno dell’affare e valutare altre possibili soluzioni.
 
No all'obbligo di sottoscrivere polizza
 
È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca che, per spingere alla stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dal concessionario del mutuo ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima. Quando gli istituti finanziari e gli intermediari finanziari condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenute a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi. Il cliente comunque rimane libero di scegliere la polizza più conveniente che il finanziatore è obbligato ad accettare senza variare le condizioni per l'erogazione del mutuo offerto.
 
Il condominio come richiedente
 
Il condominio può richiedere un mutuo ipotecario o un mutuo chirografario. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 10679 del 22 maggio 2015 ha affermato che il condominio può essere considerato consumatore. Pertanto, nel contratto concluso con un soggetto professionista da un amministratore di condominio (compreso il mutuo) potrà applicarsi la disciplina di tutela del consumatore e le regole sopra descritte. Anche per i condomini potranno essere così applicate regole più trasparenti per accedere ai mutui. Bisogna però ricordare che per stipulare un mutuo ipotecario è necessario ottenere l’unanimità dei votanti in assemblea, tranne che non si tratti di somme prese in prestito per la ricostruzione o il miglioramento delle parti comuni. In questa ipotesi sarà richiesta la maggioranza dei condomini, rappresentanti almeno i due terzi dei millesimi. 

 

  • Annunci correlati

Trilocale, viale Aurelio Saffi

1.400 €
Affitto Trilocale a Roma (RM)
102 m2 3 stanze 2 bagni TRASTEVERE: ELEGANTE PIANO RIALZATO CON GIARDINO APPENA RISTRUTTURATO UBICAZIONE: centrale e servita dalle principali infrastrutture urbane e di quartiere (stazioni FS e Metro...

IlMessaggeroCasa.it