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il registro condominiale
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 18 Luglio 2016, 09:45

Unioni civili: aggiornare il registro condominiale

Coppie conviventi, il superstite ha diritto alla casa per due anni


Le nuove norme in materia di unioni civili e coppie di fatto comportano alcune riflessioni anche per quanto riguarda i rapporti di condominio. A distanza di qualche giorno dall’approvazione del nuovo testo è bene ritornare a riflettere sull’impatto che le novità introdotte nel nostro ordinamento avranno nel condominio.
 
La riforma in sintesi

La legge Cirinnà regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto. Va segnalato che sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune. I conviventi di fatto possono regolamentare i loro rapporti patrimoniali relativi alla loro vita comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico e scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Con il contratto di convivenza sarà possibile disciplinare l’utilizzo della casa di abitazione oltre ad altri aspetti.
 
Successioni

In caso di morte del proprietario della casa, al convivente di fatto superstite spetta il diritto di continuare ad abitare la casa di comune residenza per due anni, che diventano tre se nella stessa casa coabitano figli minori o disabili del convivente superstite ovvero per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni. In caso di morte del conduttore, il convivente di fatto ha la facoltà di succedergli nel contratto di locazione. In verità, tale principio era stato già consolidato in giurisprudenza. È riservata quota legittima a favore del coniuge superstite o della parte dell’unione civile sui diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare.
 
Registro dell’anagrafe

L’art. 1129 c.c. prevede che nel registro dell’anagrafe condominiale figurino le generalità dei singoli proprietari e dei titolari dei diritti reali e personali di godimento dell’immobile, pertanto l’amministratore dovrà provvedere ad aggiornare tale registro in relazione alle eventuali modifiche che possano intervenire nell’ambito di una abitazione adibita a residenza della coppia. In particolare, dovrà inserire i nominativi di coloro che abitano la casa di comune residenza a seguito di una unione civile tra persone dello stesso sesso, nonché del convivente nel caso di una coppia di fatto.
 
Partecipazione all’assemblea

Rimane controversa la possibilità del convivente di fatto di partecipare all’assemblea condominiale, senza un’espressa delega. In mancanza di delega, non esiste nessun diritto a partecipare all’assemblea da parte del convivente di fatto, a meno che non sia comproprietario della casa. L’eventuale riconoscimento di tale prerogativa nel contratto di convivenza a favore del convivente non proprietario non può valere nei confronti del condominio, né può essere considerata una delega in bianco a partecipare alle assemblee condominiali, perché a rigore la delega deve essere data specificatamente per ogni assemblea. Per quanto riguarda le unioni civili tra persone dello stesso sesso vi è invece una semplificazione, perché in queste ipotesi, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime è costituito dalla comunione dei beni, pertanto si applicheranno le stesse regole che valgono per il regime della comunione legale delle coppie coniugate.
 
 

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