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scattano dure condanne
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 3 Ottobre 2016, 08:50

Stalking condominiale, scattano dure condanne

Sentenza della Cassazione sulle azioni persecutorie penalmente rilevanti


L’approfondimento di questa settimana è dedicato al cosiddetto “stalking condominiale”. Si tratta di una espressione che comincia ad essere utilizzata a seguito di alcune decisioni giurisprudenziali che hanno applicato la condanna per stalking anche nei rapporti condominiali. La parola “stalking” deriva dal verbo inglese “to stalk” che significa appostarsi, per indicare un insieme di comportamenti molesti e ripetuti nei confronti di una persona tali da costringere quest’ultima a cambiare abitudini. Generalmente si indica con la parola stalking una condotta penalmente rilevante che nel nostro ordinamento è sanzionata dall’art. 612 bis del codice penale. Si tratta di un reato procedibile a querela di parte, ma è prevista la procedibilità di ufficio se la vittima sia un minore, una persona disabile ovvero nelle ipotesi in cui la fattispecie criminosa sia connessa con altro delitto procedibile di ufficio ovvero quando lo stalker sia stato già in precedenza ammonito.
 
Lo stalking ingenera ansia e paura
 
La corte di Cassazione con la sentenza del 30 giugno 2016 n. 26878 ha stabilito che si verifica “stalking” da parte di un condomino ai danni di un altro, quando il primo pone in essere azioni persecutorie che causano un grave stato di ansia e di paura compromettendo e incidendo il normale svolgimento delle azioni quotidiane della vittima ed ingenerando timore per l’incolumità propria o dei propri familiari tale da stravolgere le normali abitudini di vita.
 
Condotte ripetute

Si deve trattare di comportamenti molesti ripetuti nel tempo e provati. Secondo una parte della giurisprudenza il fatto potrebbe essere costituito perfino da due sole condotte, purché idonee a causare nella vittima un grave stato di ansia e di timore per la propria incolumità tale da spingerla a mutare il proprio comportamento. È utile peraltro rilevare che la giurisprudenza ha utilizzato un’applicazione estensiva dello stalking al contesto condominiale anche per realizzare un generale strumento di protezione della tranquillità di una comunità abitativa. Tuttavia, molto spesso in condominio si parla impropriamente di stalking anche laddove si verifichino tradizionali litigi connessi alla vita condominiale. Per tale ragione le accuse di stalking condominiale devono essere esaminate con molta attenzione, in quanto non sempre sono attendibili.
 
Strumenti di difesa

Contro i comportamenti molesti potrebbero essere attivati ulteriori strumenti di natura civile che nella maggior parte dei casi si rilevano più appropriati ed efficaci. Va poi ricordato che esiste un regolamento condominiale da rispettare e quando i comportamenti molesti infrangono le norme del regolamento, potrebbe essere richiesto l’intervento dell’amministratore. Molto spesso una buona mediazione di un terzo neutrale può rilevarsi il miglior espediente per risolvere una lite o comunque evitare che un comportamento molesto degeneri.
 
Molestie con getto pericoloso di cose
 

Alcune volte le molestie condominiali possono essere ricondotte all’art. 674 c.p. che punisce il getto pericoloso di cose. In questo caso non basta l’affermazione che le emissioni siano astrattamente idonee a causare fastidio alla vittima, ma è indispensabile la specifica prova che tali comportamenti superino gli standard fissati dalla legge. Rimane percorribile la tutela civile ex art. 844 c.c. quando pur essendo entro i limiti di legge le emissioni superino la normale tollerabilità.
 

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