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la volontà può essere espressa o tacita
  • Lunedì 18 Luglio 2016, 09:42

Per ereditare serve l’accettazione: la volontà può essere espressa o tacita

E’ previsto il beneficio d’inventario per limitare la responsabilità dell’erede nei confronti dei creditori


Nel diritto italiano, a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti (ad esempio quello francese o tedesco), la morte di una persona non comporta automaticamente il trasferimento del patrimonio di cui era titolare il defunto in favore del chiamato all’eredità, neanche quando quest’ultimo sia un legittimario (coniuge, figlio o eventualmente genitore del de cuius). In altri termini, perché possa prodursi l’acquisto dell’eredità è necessario che il chiamato all’eredità compia un atto di accettazione della stessa, in omaggio al principio che non si può diventare erede senza o contro la propria volontà.
 
Due ipotesi
 
L’accettazione dell’eredità, tuttavia, può essere espressa o tacita. E’ espressa, quando il chiamato dichiari in un atto pubblico - ma anche in una scrittura privata - la propria volontà di accettare o assuma il titolo di erede; l’accettazione espressa dell’eredità è un negozio giuridico unilaterale e non recettizio (produce i suoi effetti senza dover essere comunicato a chicchessia) ed ha efficacia retroattiva, cioè decorre automaticamente dal momento della morte della persona della cui eredità si tratta, anche se compiuto diverso tempo dopo. L’accettazione non può essere parziale, cioè riferirsi solo ad alcuni beni o diritti ereditari o escludere la successione nei debiti, né può essere sottoposta a condizione o a termine.
 
L’esempio tipico
 
Ma come detto l’accettazione dell’eredità può essere anche tacita, quando il chiamato compie un atto, diverso dall’accettazione espressa dell’eredità, che tuttavia presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. L’esempio tipico è quello della vendita di un bene che faccia parte del patrimonio ereditario, compiuta dai chiamati all’eredità a prescindere da una formale accettazione: il compimento di tale atto comporta di diritto,  proprio in virtù della norma sull’accettazione tacita dell’eredità, l’acquisto da parte dei chiamati/venditori dell’intero patrimonio ereditario attivo e passivo, non del solo bene che sia stato venduto.
 
Il beneficio d’inventario
 
Inoltre, l’accettazione dell’eredità può essere pura e semplice o con beneficio d’inventario: il chiamato che accetta espressamente l’eredità (l’accettazione tacita non può che essere pura e semplice), con atto pubblico ricevuto da un notaio o dal Cancelliere del tribunale competente, può dichiarare di accettarla con beneficio di inventario. In tal modo l’erede ottiene l’effetto di limitare la propria responsabilità per i debiti ereditari entro i limiti di valore dell’attivo ereditario, i creditori dell’eredità hanno preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori personali dell’erede (in alcuni casi si apre un vero e proprio procedimento di liquidazione concorsuale dell’eredità), e l’erede conserva verso l’eredità gli eventuali diritti ed obblighi che avesse nei confronti del defunto. Si ha cioè un fenomeno di separazione dei patrimoni (quello ereditario e quello personale dell’erede), pur appartenenti entrambi al medesimo soggetto - l’erede, in virtù dell’avvenuta accettazione. E’ bene ricordare che: •   l’accettazione con beneficio deve essere preceduta o seguita, entro termini previsti dalla legge, dalla redazione dell’inventario, cioè di un elenco formale (redatto sempre da un notaio o dal cancelliere del tribunale) dei beni e diritti, crediti e debiti che formano l’eredità. •  gli atti di disposizione dei beni facenti parte di un’eredità accettata con beneficio d’inventario devono essere autorizzati dal tribunale. La mancata redazione dell’inventario nei termini o la vendita non autorizzata di beni ereditari comporta per l’erede la decadenza dal beneficio d’inventario, cioè si considera come se fosse un erede puro e semplice, con la totale confusione del patrimonio ereditario e di quello personale, e senza alcuna limitazione di responsabilità.
 
Accettazione e trascrizione nei Registri Immobiliari
 
E’ inoltre importante notare che:
•    per la giurisprudenza unanime, la presentazione della dichiarazione di successione del defunto presso l’Agenzia delle Entrate non comporta accettazione né espressa né tacita dell’eredità, neanche da parte di chi l’ha sottoscritta: si tratta infatti dell’adempimento di un obbligo fiscale – gravante sui chiamati all’eredità in quanto tali, a prescindere dall’accettazione - senza alcuna rilevanza civilistica; •   quando nel patrimonio ereditario siano compresi beni immobili, l’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità è soggetta a trascrizione nei Registri Immobiliari (art. 2648 CC): la trascrizione dell’accettazione di eredità, argomento di notevole interesse  giuridico, sarà trattata in un successivo approfondimento.
 
 
 

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