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  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 18 Dicembre 2017, 10:28

Acqua, l'impianto centralizzato è di "proprietà comune"

La Cassazione: tutti devono concorrere alle spese di manutenzione anche se ogni unità immobiliare ha un proprio contatore separato
 


L’approfondimento di questa settimana è dedicato all’impianto di acqua nel condominio. La corte di Cassazione con l’ordinanza del 29 novembre 2017, n. 28616 ha chiarito che all’interno del condominio, l’impianto centralizzato dell’acqua è di proprietà comune e quindi tutti i condomini devono concorrere al pagamento delle relative spese necessarie per la sua manutenzione, indipendentemente dalla circostanza che le unità immobiliari abbiano un contatore di acqua separato.
 
Erogazione dell’acqua

L’impianto di acqua rientra tra le parti comuni ed è considerato condominiale fino al punto di diramazione. Se si verifica un guasto ad un tubo collocato all’interno del singolo appartamento, il proprietario è tenuto alla riparazione a proprie spese, perché di sua competenza, ma ciò non vale se il problema si verifica nella parte considerata condominiale.
 
Autoclave

In caso di scarsità di acqua è possibile installare un’autoclave. Se l’autoclave è installata per il condominio la spesa deve essere suddivisa in base ai millesimi di proprietà, senza tenere conto dell’altezza di ciascun piano o del possibile diverso uso. Anche la spesa necessaria per sostituire l’autoclave comune deve essere suddivisa in proporzione ai millesimi di proprietà. A differenza delle spese per l’installazione, le spese di esercizio e di funzionamento devono tener conto dell’uso che ciascuno può fare dell’impianto idrico. Ciascun condomino, a proprie spese, può installare un’autoclave autonoma e può decidere di collocarla anche all’interno di parti condominiali, purché non venga impedito l’utilizzo agli altri condomini.
 
Contatori

I contatori sono strumenti di misura per contabilizzare i consumi di acqua pubblica dalle varie utenze private e possono essere meccanici oppure elettronici. Per installare contatori autonomi nei singoli appartamenti in modo da misurare l’erogazione e il consumo di acqua non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea. Se invece vi è un unico contatore centrale per tutti, la spesa del consumo di acqua deve essere suddivisa in base ai millesimi di proprietà. Tuttavia, in questo caso è possibile adottare criteri di ripartizione della spesa differenti, ad esempio tenendo conto del numero delle persone che compongono il nucleo familiare. L’acqua oltre che ad essere erogata nei singoli appartamenti può servire alle parti comuni per le pulizie o per la cura del giardino comune. Il consumo dell’acqua necessaria per i bisogni delle parti comuni deve essere suddiviso in base ai millesimi. Per la giurisprudenza le spese di manutenzione dell'impianto centralizzato devono essere sostenute da tutti i condomini anche nell’ipotesi in cui ciascun singolo condomino abbia stipulato autonomi contratti con l'ente gestore.
 
Pressione insufficiente

Se la pressione dell’acqua è insufficiente, l’amministratore ha il dovere di attivarsi per risolvere il problema, essendo l’acqua un bene indispensabile per la vita di ciascuno. È possibile sospendere l’erogazione dei servizi comuni nei confronti dei condomini morosi, ma rimane controverso se tale misura possa essere applicata anche all’acqua. Un condomino potrebbe staccarsi dall’impianto idrico centralizzato, qualora tale operazione sia possibile senza arrecare danno agli altri, ma dovrà pur sempre continuare a concorrere alle spese di manutenzione dell’impianto comune, in analogia a quanto avviene per il distacco del riscaldamento.
 

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