immagine Animali e condominio, cani liberi di giocare nel giardino comune
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 31 Luglio 2017, 08:58

Animali e condominio, cani liberi di giocare nel giardino comune

Nessun divieto e libera circolazione anche nel giardino condominiale, purché vengano rispettate le norme igieniche

L’approfondimento di questa settimana è dedicato al tema della convivenza in condominio di animali e persone. A mente della sentenza n. 6659 del 3 aprile 2017 il Tribunale di Roma ha riconosciuto che i cani dei condomini possono accedere al giardino condominiale, purché i padroni rispettino le norme igieniche. Non è necessario modificare la destinazione del giardino per consentire l’ingresso degli animali o la possibilità di svolgere con loro giochi non molesti.
 
Animali e regolamento
 
L’art. 1138 del codice civile stabilisce che le norme del regolamento condominiale non possono più vietare di possedere o detenere animali domestici. Per introdurre un divieto del genere occorrerebbe l’unanimità. L’espressione “animali domestici” consente di escludere dall’ambito di applicazione della norma gli animali esotici o comunque non adatti per caratteristiche e provenienza ad essere tenuti in appartamento. La portata della norma permette di svolgere una riflessione più generale sulle clausole limitative dei diritti relativi alla proprietà esclusiva ed alle parti comuni dell’edificio con riguardo alla loro natura giuridica ed alle condizioni per la loro validità.
 
Immissioni

Chi detiene animali in condominio deve tenere conto delle esigenze comuni e deve evitare che l’animale disturbi il riposo e le occupazioni degli altri condomini. L’art. 844 del codice civile può essere invocato quando i rumori o gli odori superano la normale tollerabilità. Gli animali devono essere sottoposti a controlli sanitari e a trattamenti di prevenzione in modo che la convivenza e l’utilizzo degli spazi comuni avvenga senza problemi per gli altri condomini.
 
Ascensore e spazi comuni

Gli animali possono essere portati in ascensore e negli spazi comuni, ma senza arrecare disturbo agli altri condomini. Potrebbe essere richiesto l’allontanamento eccezionalmente dalla proprietà esclusiva qualora sia accertato dal competente ufficio sanitario che l’animale non sia tenuto in condizioni igienico sanitarie idonee.
 
Gatti randagi

Un’applicazione in concreto di tale principio è stata presa in considerazione a proposito dei gatti randagi accolti da un condomino nel terrazzo di sua esclusiva proprietà. I giudici amministrativi hanno stabilito che prendersi cura di gatti randagi, somministrando loro da mangiare, impone al condomino amante dei gatti di farsi anche carico dell’obbligo di provvedere alle necessarie vaccinazioni e a tutte le altre incombenze.
 
Danni

L’art. 2052 del codice civile stabilisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. La norma trova applicazione per i danni cagionati da qualsiasi animale. Per quanto riguarda la prova liberatoria, secondo una parte della dottrina il detentore dell’animale dovrebbe dimostrare la mancanza del nesso di causalità tra il fatto cagionato dall’animale e il pregiudizio inferto al danneggiato e  si configurerebbe una ipotesi di responsabilità oggettiva, mentre secondo un’altra parte della dottrina il detentore dovrebbe invece dimostrare di aver usato la necessaria diligenza per escludere il danno, essendo quindi una ipotesi di responsabilità aggravata, ritenendo ammessa la possibilità del custode di provare la propria mancanza di colpa per l’accaduto.

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