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  • di Oliviero Franceschi e Daniele Cuppone
  • Lunedì 13 Novembre 2017, 10:04

Con l'acconto di novembre "operazione risparmio"

Possibile ridurre il versamento o addirittura non pagare nulla. Sì all'autoriduzione se nel 2017 si stima di guadagnare meno 


Con l’acconto di novembre alle porte, non sono pochi i contribuenti in difficoltà. Per alcuni, che prevedono di conseguire entro fine anno un reddito inferiore rispetto al precedente, c'è un modo per rimediare: ecco le scappatoie da valutare, caso per caso..
 
Dove eravamo rimasti

Nella puntata precedente abbiamo ripassato insieme i meccanismi di calcolo dell’acconto Irpef, analizzando anche alcuni casi particolari. In estrema sintesi abbiamo visto come per le persone fisiche l’acconto sia pari al 100% di quanto indicato nel modello Redditi 2017 (ex modello Unico), rispettivamente, nel rigo RN34 oppure (se si rientra in alcuni casi particolari) nel rigo RN61. Dall’importo così determinato si sottrae quanto eventualmente già pagato come primo acconto ottenendo la cifra da girare nelle casse dell’erario.
 
ESEMPIO
calcolo dell’acconto metodo storico

Rigo Differenza RN34 di Redditi 2017
(Unico 2017)                                                              3.100,00 €
Acconto Irpef dovuto (100% di 3.100)                       3.100,00 €
Acconto versato a giugno 2017
(40% di 3.100)                                                           1.240,00 €
 
2° acconto                                                              
da versare entro il 30/11/2017
(3100 - 1240,00)                                                        1.860,00 €

 
Come ridurre

Questa metodologia di calcolo appena delineata è chiamata metodo storico perché gli importi si calcolano "sul passato": sulla base, cioè, di quanto dovuto per i redditi del 2016. Viceversa è sempre possibile applicare in alternativa il metodo previsionale considerando i redditi 2017.
Chi infatti prevede di conseguire per il 2017 un reddito imponibile inferiore a quello dell'anno precedente, o comunque di dover versare una minore imposta, può seguire una procedura diversa: calcolare l'acconto sull'Irpef che prevede sia dovuta per i redditi 2017. Si tratta, ad esempio, di chi quest'anno ha cessato la propria attività o comunque ha conseguito redditi inferiori rispetto allo scorso anno, oppure ha sostenuto maggiori oneri e spese deducibili o detraibili rispetto al 2016.
 
I rischi

La convenienza dell'autoriduzione è evidente, ma bisogna fare attenzione a stimare redditi non ancora percepiti e mettere in conto spese detraibili, a volte, non ancora sostenute, senza contare le eventuali novità su tetti e franchigie relative a deduzioni e detrazioni fiscali. Cambiamenti a parte, chi volesse rifare i calcoli e stimare le tasse da pagare il prossimo anno deve tra l’altro tener conto di tutte le detrazioni previste dal modello Redditi, che diminuiscono gli importi finali da versare. Ci riferiamo alle detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente, assimilato, autonomo e per altri redditi, il cui meccanismo di calcolo non è dei più semplici, perché spesso bisogna utilizzare vere e proprie formule che permettono di conoscere l’entità della detrazione spettante nel caso concreto, a seconda di alcuni elementi reddituali e personali del contribuente.
 
Si può ravvedere 

Chi alla fine scoprirà di aver sbagliato le previsioni (e quindi di aver pagato un acconto inferiore al dovuto) potrà comunque mettersi in regola (a pagamento) sfruttando il ravvedimento operoso. In questo caso occorre riversare la differenza pagata in meno più gli interessi dello 0,10% e più la sanzione ridotta che varierà a seconda del ritardo dallo 0,1% (se si paga entro il quattordicesimo giorno), 1,5% (se si paga entro 30 giorni), 1,67% (se si versa entro il novantesimo giorno) o 3,75% se si rimedia entro il temine per la presentazione del modello Redditi 2018.
 
Il popolo del 730 e i fortunati
 

Il pagamento dell’acconto Irpef riguarda in generale chi ha presentato Redditi 2017: chi ha trasmesso il 730 infatti in generale si vedrà trattenuto l’eventuale importo da pagare direttamente in busta paga o sul rateo della pensione e non deve fare nessun conteggio.
Ma anche tra chi ha presentato il modello Redditi c’è qualcuno che non deve pagare nulla, senza bisogno di calcoli, come ad esempio:
1) Chi ha indicato nella denuncia dei redditi (riga RN34) un’imposta inferiore a 52 euro e chi prevede un'Irpef 2017 inferiore a 52 euro.
2) Chi ha avviato una nuova attività nel 2017 e non aveva redditi nel 2016. In pratica, chi non doveva presentare la dichiarazione nel 2017, anche a dicembre non dovrà  fare nulla: pagherà tutte le imposte a saldo sui redditi del 2017 a giugno 2018. Stesso discorso per dipendenti e pensionati che nel 2016 avevano solo redditi di lavoro dipendente o assimilati e che nel 2017 hanno avuto ulteriori redditi aggiuntivi (ad esempio, acquisto di un immobile, dividendi, collaborazioni, ecc.).
3) Chi a giugno, luglio o agosto, per errore o libera scelta, ha versato tutto l’acconto del 100%, anziché la sola prima rata;  chi, invece, per errore ha pagato più del dovuto a titolo di prima rata, ora può scalare dall’importo della seconda rata le maggiori somme versate.
4) Chi ha presentato il modello 730 come abbiamo detto all’inizio dl paragrafo: i pagamenti, infatti, vengono fatti direttamente dal sostituto d’imposta: la seconda rata sarà trattenuta direttamente dallo stipendio o dalla pensione. Fa eccezione chi nel 2017 non ha il sostituto d’imposta che faccia i conguagli come potrebbe essere ad esempio chi ha cessato il rapporto di lavoro, oppure è stato messo in aspettativa senza retribuzione. In questi casi, infatti, il versamento dell'acconto molto probabilmente dovrà essere fatto autonomamente dal lavoratore.
Nessun problema, infine, se i redditi del 2017 sono aumentati rispetto a quelli 2016. In questo caso, infatti, basta versare complessivamente il 100% dell'Irpef relativa al 2016: il conguaglio, infatti, si farà con la prossima dichiarazione dei redditi, pagando la differenza.

2) continua

Hanno collaborato Alberto Martinelli ed Enrico Rabitti

 

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