immagine La colf si è infortunata? Va presentata denuncia all'Inail
  • di Bruno Benelli
  • Domenica 26 Novembre 2017, 14:39

La colf si è infortunata? Va presentata denuncia all'Inail

Si è tenuti alla comunicazione se la prognosi supera i tre giorni. Il modulo s'invia tramite Pec o raccomandata A/R. La normativa 

Se la colf o la badante si infortunano il datore di lavoro deve denunciare l’evento all’Inail usando il modulo cartaceo “4 bis Ra”. La denuncia deve rispettare tempi molto stretti: a) entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali; b) entro 2 giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni; c) entro 2 giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.
 
Certificazione medica
 
Il datore di lavoro non deve più allegare la certificazione medica, ma deve solo indicare il numero identificativo del certificato, la data di rilascio ed il periodo di prognosi. 
La denuncia va fatta in modo molto dettagliato seguendo le richieste Inail contenute nel modulo.
Resta  l’obbligo di dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza dei dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.
 
Nella denuncia all’Inail
 
Il datore di lavoro deve indicare i dati di riferimento  del certificato medico,  già trasmesso direttamente dal sanitario all’Inail, dal sanitario o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, con numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi.
In sostanza, se l’infortunio dura al massimo tre giorni l’Inail non interviene.
 
Conservazione del posto 
 
Durante la cura dell’infortunio il datore di lavoro deve garantire la conservazione del posto  alla infortunata che è di: a) 10 giorni se la colf/badante lavora da solo sei mesi; b) 45 giorni se è al lavoro da oltre sei mesi e fino a due anni; c) 180 giorni per anzianità di servizio superiori al biennio. Ora però – ma solo per fini statistici – la legge vuole che siano comunicati all’Inail anche gli infortuni  di lavoro lievi, quelli che comportano l’assenza dal lavoro di un solo giorno, oltre quello in cui accade l’incidente, anche se si tratta di prestazioni occasionali. Ebbene, questo ulteriore appesantimento burocratico non grava sul lavoro domestico. Perciò i datori di lavoro vengono lasciati in pace. Conferma l’Assindatcolf, associazione nazionale datori di lavoro domestico: “Nella circolare dell’Inail  negli ambiti di applicazione e di esclusione della nuova procedura manca uno specifico riferimento ai lavoratori domestici che, al contrario, dal testo unico vengono esplicitamente esclusi dalla definizione di ‘lavoratore’ e quindi anche dalla relativa applicazione delle nuove disposizioni. E  la stessa esclusione avviene anche nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio in ambito domestico”. Risultato?  Come già avveniva in precedenza -  ricorda Assindatcolf - il datore di lavoro domestico è quindi solo tenuto alla comunicazione degli infortuni con prognosi superiore ai 3 giorni,  utilizzando l’apposito modulo 4bis RA, tramite raccomandata a.r. o, per coloro che ne fossero in possesso, tramite la Pec. Non è previsto neanche l’obbligo della comunicazione con modalità telematica come per tutte le altre categorie di datori di lavoro.
 
 

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