di Bruno Benelli
venerdì 15 giugno 2012, 15:41Affido condiviso dei figli: a chi vanno gli assegni familiari
Il caso della colf o della badante separata o divorziata
Chi dei due ex coniugi, entrambi lavoratori dipendenti (esempio: marito impiegato; moglie addetta ai servizi domestici e familiari in qualità di colf o badante), ha il diritto di chiedere e ottenere l’assegno per il nucleo familiare (anf) per il figlio o i figli minorenni? E che possibilità ha un lavoratore dipendente di opporsi alla richiesta della moglie casalinga che vuole togliergli gli assegni Inps per riscuoterli lei al suo posto? Sono due problematiche che spesso agitano i buoni rapporti familiari. In realtà nel primo caso la famiglia è già a pezzi, dato che il problema nasce a seguito di separazione legale o di divorzio.
Il nucleo familiare
Affrontiamo i singoli problemi una alla volta. Ricordando che i lavoratori dipendenti hanno titolo all’assegno per il nucleo familiare, che è più o meno sostanzioso a seconda del numero delle persone che compongono il gruppo, e della misura dei redditi che entrano in famiglia (redditi dei due coniugi più quelli eventuali dei figli conviventi). Se i redditi rientrano dentro i tetti fissati dalla legge sorge il diritto di ricevere gli assegni in busta paga, anticipati dal datore di lavoro ( che poi ne chiede il rimborso all’Inps), altrimenti la prestazione familiare è negata.La possibilità di avere gli assegni è anche influenzata dallo status particolare delle persone (vedovi, inabili, ecc.). Ovviamente se si tratta di assegni da liquidare alla colf/badante le modalità di pagamento sono diverse, dal momento che il datore di lavoro non è tenuto ad anticipare la somma, insomma a gestire la complicata materia. In questa ipotesi è l’Inps a pagare direttamente la prestazione alle interessate, che devono presentare la relativa domanda direttamente agli sportelli dell’Ente, ormai solo con il mezzo telematico.
Separazione e divorzio
In caso di separazione legale e divorzio il diritto di avere la prestazione familiare è subordinato a quanto stabilisce la legge 54 del 2006 (riforma della famiglia), che in caso di rottura del matrimonio sancisce quale fine primario il rispetto dell’interesse morale e materiale della prole e l’affidamento dei figli, in via prioritaria, a entrambi i genitori (il cosiddetto affido condiviso per il quale molto si sono battuti i papà, fino a quel momento svantaggiati rispetto alle mamme).Per stabilire però chi dei due abbia diritto agli assegni è necessario rifarsi alla decisione del Tribunale, per cui: 1) se i figli restano affidati ad entrambi i genitori, tutti e due hanno titolo di chiedere la prestazione; 2) se i figli sono affidati a un solo genitore, costui diventa l’unico titolare del diritto alla prestazione. Nel primo caso, però, il diritto riconosciuto ad entrambi può creare una situazione conflittuale. Chi dei due può avere gli assegni? Chi li chiede per primo o chi ha un reddito inferiore? Anche qui occorre distinguere: a) se c’è accordo tra le parti: l’assegno viene chiesto da uno dei due; b) se tra le parti c’è disaccordo: l’assegno è appannaggio del genitore con il quale il figlio risulta convivente.
Moglie “pigliatutto”
L’assegno familiare spetta a chi lavora. Ma se si mette di mezzo il coniuge (in genere si tratta della donna) ed è lui a chiedere la prestazione l’Inps non può che rispettare questa volontà. In questa ipotesi toglie l’assegno dalla busta paga del titolare del diritto (lavoratore dipendente) e lo passa al coniuge, che ne ha fatto esplicita richiesta. Se però la richiesta viene già inserita nel modulo di domanda dell’ assegno presentato per la prima volta dal lavoratore non c’è bisogno di farne domanda a parte. In questo caso il datore di lavoro accerta il diritto in base alla richiesta del lavoratore e invia contemporaneamente i soldi al coniuge.