di Giuseppe Spoto

domenica 11 gennaio 2015, 15:52

Antenna televisiva rimossa, sentenza della Cassazione

I giudici: è troppo grande, limita l’utilizzo del lastrico condominiale


L’approfondimento di questa settimana è dedicato al commento di una recente sentenza della Corte di Cassazione (sez. II civile, sent. 22 dicembre 2014, n. 27167) che ha stabilito la rimozione di un’antenna televisiva che limitava l’utilizzo comune del lastrico condominiale. La decisione è importante in quanto consente di comprendere un principio generale che vale non soltanto nel caso specifico preso in considerazione.
Il caso
I giudici hanno ordinato ad una stazione televisiva la rimozione dell’antenna e la riduzione in pristino dei luoghi, perché pur non ritenendo l’opera una innovazione vietata ex art. 1120, secondo comma, del codice civile, l’antenna è stata tuttavia considerata per le sue dimensioni troppo grande in rapporto alla superficie del lastrico condominiale, così da comprimere in modo eccessivo la disponibilità della cosa comune e da impedire agli altri condomini di fare parimenti uso della superficie su cui era installata. Infatti, si trattava di un’opera che andava ad occupare l’intera pavimentazione del lastrico solare. L’atteggiamento di mera tolleranza tenuto in passato dal condominio non è stato considerato dalla Suprema Corte idoneo a far sorgere in capo alla stazione televisiva il diritto a perpetuare la situazione in presenza del chiaro dissenso dei condomini.
Art. 1102 c.c.
Secondo quanto stabilito dall’art. 1102 del codice civile: “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.” La norma è inserita all’interno della disciplina della comunione, ma trova applicazione anche in materia di condominio ed è stata posta alla base della decisione sopra ricordata.
Diritto di installazione
La decisione sembra contrastare con un altro orientamento secondo cui il diritto di installazione dell’antenna dovrebbe essere comunque garantito, perfino nell’ipotesi in cui l’opera impedisce l’uso del terrazzo, salvo l’obbligo di indennizzo per la limitazione sofferta. Il ragionamento di recente svolto è opposto perché pur ritenendo fondamentale garantire il diritto di installazione, la Corte ha stabilito che la messa in opera dell’antenna dovrà essere realizzata in maniera tale da salvaguardare la connessa facoltà di usare liberamente il lastrico comune.
Lastrico condominiale
Di solito è consentito a ciascun condomino di installare antenne per la ricezione o la diffusione radiofonica e televisiva, ma non qualora venga alterata la destinazione della parte comune su cui è installata l’antenna o venga impedito agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Si definisce lastrico solare condominiale la superficie terminale dell’edificio, con funzione di copertura e protezione. Il lastrico solare condominiale può essere adibito ad usi diversi, ma questi devono essere sempre accessori rispetto alla funzione principale, che non può in alcun caso essere esclusa. Il lastrico solare è parte comune dell’edificio se il contrario non risulta dal titolo (cioè dall’atto di acquisto di ogni singolo appartamento o dal regolamento contrattuale).


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