di R. Ec.
giovedì 2 maggio 2024, 18:53Donazioni, chi pagherà meno con la riforma del Fisco. Tutte le novità sui rimborsi
Donazioni, imposta di successione, eredità e trust. Arriva il nuovo capitolo della riforma fiscale, con cui il governo vuole semplificare il fisco italiano. Rimangono invariate le aliquote e le franchigie vigenti, ma il nuovo schema di decreto punta a definire meglio l'ambito di applicazione delle imposte e di alcune fattispecie, introducendo nuovi principi come quello dell'autoliquidazione dell’imposta sulle successioni. L'intervento, quindi, punta a una definizione normativa più precisa, anche per donazioni di aziende e partecipazioni sociali a favore del coniuge e dei discendenti. In alcuni casi, però, alcuni soggetti potrebbero avere dei benefici economici, pagando meno.
Il trasferimento di quote di società
Innanzitutto arriva una novità per il trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative. Non sarà soggetto a imposta quando dopo il trasferimento di acquisisce il controllo di diritto della società o viene integrato il controllo già esistente. E ancora, il trasferimento non sarà soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni:
- in caso di aziende o di rami di società, se gli aventi causa proseguono l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento;
- quando ci sono quote sociali o azioni di società di capitali, se gli aventi causa detengano il controllo della società per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento;
- quando ci sono quote sociali, se gli aventi causa hanno la titolarità del diritto trasferito per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento.
Il beneficio si applicherà anche ai trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi Ue o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Le novità sui trust e i rimborsi
Per quanto riguarda i trust, invece, vengono definite le regole di territorialità. Viene quindi confermato il principio ormai consolidato in giurisprudenza, della tassazione “in uscita” del trasferimento dei beni dai trust ai beneficiari, riconoscendo la neutralità fiscale dell’atto iniziale di dotazione.
Per le franchigie e le aliquote di imposta applicabili, si dovrà tener conto del valore dei beni e del rapporto tra coniugi o di parentela tra disponente e beneficiario all’atto del trasferimento. Viene introdotta la possibilità di anticipare volontariamente il pagamento dell’imposta al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione. In questo caso la base imponibile, le franchigie e le aliquote sono determinate anche in base al valore dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario che risultano al momento del conferimento o dell’apertura della successione. Se il disponente o il trustee in caso di trust di natura testamentaria hanno scelto la corresponsione anticipata dell’imposta, i trasferimenti per i beneficiari non saranno soggetti a imposta e non ci saranno rimborsi.
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Le novità per l'imposta sulle successioni
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni è abrogata la disposizione che prevedeva l’applicazione del "coacervo tra donatum e relictum". Ai soli fini dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie. Ai soli fini dell’imposta di donazione, poi, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.
Viene quindi esteso all’imposta sulle successioni il principio di autoliquidazione, già previsto per le imposte ipotecaria, catastale, di bollo e per le tasse ipotecarie, da parte del contribuente. Sono così modificate le disposizioni per il procedimento di liquidazione e pagamento dell’imposta sulle successioni. Questa imposta sarà liquidata direttamente dai soggetti obbligati al pagamento. Il relativo versamento deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, con possibilità di rateizzare. La regolarità dell’autoliquidazione è controllata in un secondo momento dall’ufficio. Restano fermi i poteri di accertamento e rettifica.
I benefici per i passaggi d'eredità
Vengono quindi modificate le norme per la dichiarazione di successione, per adeguare le disposizioni alle modalità telematiche di presentazione e diminuire le informazioni e i documenti da allegare. Quanto all'imposta di registro si semplifica la disciplina, anche estendendo l’autoliquidazione e potenziando gli adempimenti telematici.
Tra gli interventi di semplificazione c'è quello sulle divisioni ereditarie. Si prevede che, per stabilire la massa comune, si tenga conto del valore dei beni donati in vita dal defunto, ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione. Per la liquidazione dell’imposta di registro rimane quanto previsto per gli atti notarili. Per gli altri atti prodotti per la registrazione si introduce l’autoliquidazione da parte dei soggetti obbligati al pagamento, soggetta al controllo che avviene in un secondo momento da parte dell’ufficio.
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