di Oliviero Franceschi e Daniele Cuppone

lunedì 13 giugno 2016, 13:06

Tasi, a Roma l’inquilino paga il venti per cento

Il proprietario deve versare il restante 80%. Cinque giorni alla scadenza


Anche se le abitazioni principali non di lusso sono salve da entrambi i tributi, restano invischiate nelle maglie delle amministrazioni locali tutti gli altri tipi di immobili o quasi. Ecco il consueto kit di sopravvivenza fiscale.
 
Tasi, in parole semplici
Dopo aver esaminato la scorsa puntata le regole più importanti da conoscere sull’Imu, cercheremo di approfondire le cose fondamentali che riguardano la Tasi, la tassa che con un autentico gioco di prestigio si è materializzata da qualche anno nelle vite dei contribuenti. La Tasi dovrebbe coprire le spese relative ai cosiddetti servizi indivisibili, ad esempio l’illuminazione e la manutenzione delle strade, servizi che almeno nel Comune capitolino non vivono certo momenti di gloria.
La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo un’unità immobiliare e quest’anno proprio come l’Imu non colpisce le abitazioni principali non di lusso e le relative pertinenze e gli immobili assimilati. Sono inoltre esentati i terreni agricoli: invece attenzione agli immobili merce delle imprese costruttrici i quali sono esentati dall’Imu ma pagano la Tasi.
L’importo del tributo si calcola in modo pressoché identico all’Imu: occorre partire dalla rendita catastale dell’immobile al 1° gennaio 2016, rivalutarla del 5% e moltiplicarla per il moltiplicatore catastale che varia a seconda della categoria catastale e che è pari a:
• 160 per i fabbricati inseriti nel gruppo catastale A (ad esclusione di quelli A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7
• 140 per i fabbricati censiti nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5
• 80 per i fabbricati inseriti nelle categorie catastali A/10 e D/5
• 65 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5)
• 55 per i fabbricati inseriti nella categoria catastale C1.
Si ottiene così il valore catastale del bene che deve essere moltiplicato per l’aliquota stabilita dal Comune per ottenere finalmente l’importo lordo. L’importo va rapportato alla quota e al periodo di possesso. Prima di pagare, come sempre consigliamo di leggere con molta cura le delibere del Comune dove è situato l’immobile.
 
Regole complicate

L’iter per pagare è piuttosto elaborato e i cittadini, proprio come per l’Imu, sono obbligati a rintracciare la delibera del Comune, leggere con pazienza le decine di pagine di cui spesso si compone, evitare gli eventuali tranelli contenuti, interpretarla e individuare le regole che fanno al caso loro.
Per l’acconto però i contribuenti possono pagare sia per la Tasi che per l’Imu il 50% dell’importo calcolato con le aliquote 2015: a dicembre in occasione del saldo si faranno i conteggi con le aliquote 2016. Se non ci sono state variazioni negli immobili (come acquisti, vendite, cambiamenti delle percentuali di possesso, modifica della rendita catastale, ecc.) e se nel 2015 si è posseduto l’immobile per tutto l’anno, in linea generale per ottenere l’acconto si può dividere a metà l’importo totale del 2015.
 
Inquilini e percentuali

Rispetto all’Imu inoltre c’è una grossa complicazione in più: poiché la Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo un’unità immobiliare, sono tenuti al pagamento pro quota anche gli inquilini, i comodatari e chiunque detenga l’immobile soggetto alla Tasi. E naturalmente la percentuale che deve pagare il proprietario e quella che deve pagare ad esempio l’inquilino varia a seconda del Comune. La Tasi, costituisce un’obbligazione tributaria autonoma ed è quindi obbligo dell’inquilino preoccuparsi dei calcoli e provvedere al pagamento. Va da sé quanto sia auspicabile la collaborazione del proprietario nel fornire i dati catastali.
Da quest’anno potranno tirare un respiro di sollievo anche gli inquilini che adibiscono l’immobile non “di lusso” ad abitazione principale, i quali sono esentati dalla Tasi a condizione di possedere oltre alla dimora abituale anche la residenza anagrafica, secondo la regola generale.
 
Blocco delle aliquote e affitti a canone concordato

Tra le novità del 2016 spicca il blocco degli aumenti delle aliquote da parte dei Comuni, disposto dalla legge di stabilità sia per l’Imu che per la Tasi. Inoltre i proprietari di immobili affittati a canone concordato beneficeranno di uno sconto del 25% sia sull’Imu che sulla Tasi dell’immobile.
 
Le regole a Roma
Nella capitale sono state stabilite le seguenti aliquote:
• 1,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate A1, A8 e A9 e per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
•  0,8 per mille per tutti gli altri immobili.
Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ATER) e per gli alloggi Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) del Comune, l’aliquota da applicare è lo 0,8 per mille.
Nel Comune Capitolino, infine, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile e l’occupante non possieda il doppio requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica oppure l’immobile sia considerato “di lusso”, il valore del 20% della Tasi è dovuto dall’occupante.
 
 
 Hanno collaborato Alberto Martinelli e Enrico Rabitti
 

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