di Oliviero Franceschi e Alberto Martinelli

domenica 1 febbraio 2015, 19:27

Nuovo regime agevolato, più "sconti" per chi inizia

Dopo il restyling per le piccole partite Iva, già si prevedono modifiche


Dal 1° gennaio i contribuenti di piccole dimensioni possono usufruire di un nuovo regime agevolato. Tra rimpianti per i regimi precedenti mandati frettolosamente in soffitta e dubbi operativi, ecco cosa c’è di buono.
Il nuovo regime, anno zero
Nella puntata precedente abbiamo visto molti aspetti del nuovo regime agevolato del quale, a poche settimane dall’introduzione, è stato già annunciato un possibile restyling, per rispondere alle richieste dei contribuenti. Prima di ripartire con la nostra analisi è bene fare un piccolo riassunto. Il nuovo regime forfettario prevede il pagamento di un’imposta del 15% che sostituisce l’irpef, le addizionali regionale e comunale e l’Irap. Ma soprattutto esonera il contribuente da molti adempimenti amministrativi particolarmente insidiosi, come la compilazione del modello degli studi di settore, la dichiarazione Iva e naturalmente la dichiarazione Irap. Chi si avvale infatti del nuovo regime non applica l’Iva sulle proprie prestazioni, siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi, e di conseguenza non detrae l’Iva sugli acquisti (niente diritto alla rivalsa e alla detrazione).
Niente ritenute d'acconto
Come il compianto regime fiscale di vantaggio, il quale lo ricordiamo rimane solo per chi lo stava già applicando fino alla naturale scadenze dei cinque anni o se maggiore del compimento del 35° anno di età, il nuovo regime esonera anche dall’essere soggetti alle ritenute d’acconto. Questa in realtà è un’arma a doppio taglio: se da un lato così facendo il contribuente si mette in tasca i soldi della propria prestazione “puliti”, cioè senza subire la decurtazione della ritenuta d’acconto, d’altro canto al momento di versare le imposte il contribuente non troverà più già pagata una bella fetta delle tasse da girare allo stato. Naturalmente l’effettivo vantaggio dipenderà a seconda del caso.
Meno adempimenti
Un tratto distintivo del nuovo regime è invece quello di esonerare il contribuente anche dal dover effettuare le ritenute d’acconto. Non solo quindi il forfettario non viene assoggettato a ritenute, ove dovute per il tipo di attività svolta: ma egli non deve neanche assoggettare gli altri che vengono in relazione con lui. Questo significa che la fattura fatta da un avvocato per motivi inerenti l’attività economica al contribuente che applica il nuovo regime sarà scevra da ritenuta d’acconto. Non rivestendo la qualifica di sostituto d’imposta, il contribuente é perciò esonerato da tutti gli adempimenti connessi cioè il versamento delle ritenute operate, la loro certificazione e la trasmissione telematica del modello 770.
Iva sugli acquisti intracomunitari
Una complicazione invece è possibile nell’ipotesi che il contribuente che aderisce al nuovo regime agevolato effettui degli acquisti intracomunitari. L’ipotesi oggi è meno peregrina di quel che si pensa data la facilità di viaggiare o di acquistare on line, direttamente dal pc del salotto di casa. Supponiamo ad esempio che il nostro neo amministratore di condomini in regime forfetario decida di comprare una bella scrivania nuova di zecca dalla Baviera: in questo caso dovrà versare l’iva sull’acquisto e presentare il modello Intrastat. Naturalmente invitiamo i cortesi lettori, almeno per queste operazioni particolari, a rivolgersi dal proprio professionista.
Niente registrazioni ma conservazione delle fatture
Il contribuente agevolato non ha l’obbligo di effettuare le registrazioni contabili e di tenere i registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’iva. Il reddito infatti viene determinato applicando l’imposta sostitutiva del 15% su una percentuale a forfait dei ricavi o compensi. Rimane invece l’obbligo di conservare i documenti contabili sia emessi che ricevuti: i primi serviranno proprio a verificare che il reddito sottoposto all’imposta sostitutiva sia corrispondente alle fatture emesse.
Annotazione sulle fatture emesse
Gli aspiranti forfetari per poterla fare in barba all’Iva e alle ritenute devono riportare sulle fatture emesse un’indicazione precisa relativa alle norme di favore applicate. Un esempio di dicitura potrebbe essere “operazione esclusa da Iva ai sensi del comma 58, articolo 1, legge 190/2014”
Sconti ulteriori solo per chi comincia
Il regime agevolato consente di pagare l’imposta sostitutiva del 15% su una percentuale dei ricavi stabilita dalla legge. Per chi inizia un’attività però è prevista una particolare agevolazione con la riduzione del reddito imponibile ad un terzo nei primi tre anni. Per avere diritto a questa opportunità occorre però che si verifichino tre circostanze: a) il contribuente, nei tre anni precedenti, non deve aver svolto attività artistica, professionale o d'impresa, neanche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che non si tratti del periodo di pratica obbligatoria richiesto per l'esercizio dell'arte o della professione; c) se si tratta di prosecuzione di attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi/compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non deve essere superiore alla soglia indicata per quell'attività.
Cambiamenti in vista
Al momento di andare in stampa si parla sempre più di modifiche al nuovo regime, criticato soprattutto per l’aumento dell’imposta sostitutiva dal 5 al 15%. L’aumento si accompagna quello della gestione separata Inps che quest’anno passerà al 30,72%, prosciugando i redditi di molti contribuenti. Non mancheremo di informare i lettori nei prossimi articoli sugli eventuali cambiamenti.

Hanno collaborato Daniele Cuppone ed Enrico Rabitti


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