di Giuseppe Spoto

Venerdì 16 Febbraio 2018, 12:52

Staccarsi dall’impianto centralizzato? Si può, ma non sempre è conveniente

E' possibile installare un servizio di riscaldamento autonomonel proprioappartamento, anche se l’impianto è condominiale. Infatti, l’ultimo commadell’articolo 1118 del codice civile riconosce al singolo condominola possibilità di distacco dagli impianti di riscaldamento e di condizionamento centralizzati. Non sempre però questa scelta si rivela come quella migliore da fare e in molticasivaevitata.

Per il singolo condomino che richiede di distaccarsi dal riscaldamento centralizzato rimanel’obbligo dicontinuarea contribuire alle spese per la conservazione dell’impianto condominiale, per la sua manutenzione straordinaria e per la sua “messa in sicurezza”. Il distacco dall’impianto centralizzato è ammesso purché l’intervento non produca “notevoli squilibri” di funzionamento o aumenti di spesa pergli altricondomini.Èovvio quindi che il distacco può riguardare solo un determinato numero di persone, perché estendendo tale prerogativa senza limiti, vi è il rischio di produrre un inaccettabile scompenso termico. Pertanto, se dal punto di vista giuridico in astratto è ammissibile distaccarsi dall’impianto centralizzato, molto spesso diventa impossibile realizzare tale intervento per ragionipuramente tecniche.

L’obbligo di adeguare gli impianti di riscaldamento e di installare contabilizzatori e valvole termostatiche ha migliorato in generale i servizi di riscaldamento in tutti i condomini. Infatti, i contabilizzatori di calore consentono negli edifici con riscaldamento centralizzato di ripartire la spesa in base al consumo effettivo. In questo modo,non solo è possibile rispettare maggiormente le esigenze personali, ma anche contemperare i vantaggi di un sistema centralizzato (che permette controlli più sicuri e un maggiore risparmio energetico)con i vantaggi derivanti da un impianto autonomo. Il mancato adeguamento degli impianti di riscaldamento centralizzato è sanzionato conmulte pesanti per il condominio e per il singolo proprietario dell’unitàimmobiliare.

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