martedì 30 luglio 2024, 14:44

Tasse, pagamenti fermi ad agosto: tutti gli atti con invio bloccato fino al 31 e le eccezioni. La guida dell'Agenzia delle Entrate

Tasse, arriva la "tregua" estiva. Il decreto Adempimenti ha introdotto due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate. Quello estivo parte il 1° agosto. Insomma: agosto, Fisco mio non ti conosco. 

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Fisco, stop estivo all'invio di atti

Si tratta dell'introduzione di ulteriori novità - al fianco di quelle già esistenti - in tema di stop di invii (e relative ingiunzioni di pagamento) delle comunicazioni tributarie da parte del Fisco.

Novità contenute nella circolare 9/2024 (vedi scheda con il pdf) che specifica i periodi di sospensione e gli atti che rientrano nella tregua. E le eccezioni.

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Gli atti "bloccati"

Quali sono gli atti per cui è prevista la sospensione? A far chiarezza è la circolare dell'Agenzia delle Entrate.

  1. Comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis83 del DPR n. 600 del 1973 e 54- bis84 del DPR n. 633 del 1972 (lettera a)
  2. Comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 197385 (lettera b);
  3. Comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 200486 (lettera c)
  4. Lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 19087 (lettera d).

 

I peridi di stop

Lo stop estivo è accompagnato anche a quello di fine anno. Sul piano temporale, infatti, la sospensione degli atti di cui alla scheda precedente riguarda:

Durante questi periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle entrate l’invio degli atti anche se sono già stati elaborati o emessi. Questo salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione.

 

I casi esclusi

Il criterio di esclusione dalla sospensione dellì'invio degli atti è quella di indifferibilità e urgenza. Fattispecie che, secondo l'Agenzia rientra nei seguenti casi: 

 

I termini di 30 giorni per i pagamenti sospesi

In base poi a quanto previsto dall'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 201689 , nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle seguenti somme:

 

Casi particolari con differimento

Se l'Agenzia, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il termine di 30 giorni, previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 per il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione, inizierà a decorrere, per effetto della sospensione di cui al comma 17 dell’articolo 7-quater del d.l. n. 193 del 2016, a partire dal 5 settembre e non dalla data di ricezione della stessa.

La previsione normativa di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti infine, conferma che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle entrate nel periodo 1° agosto – 31 agosto non incide sulla sospensione, prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decretolegge n. 223 del 2006, relativa al periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti94 da parte della stessa Agenzia delle entrate oppure da altri enti impositori.

 

La circolare in Pdf

 

 

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