di Bruno Benelli
giovedì 9 aprile 2015, 12:24Tfr, prestito agevolato al datore di lavoro
Sottoscritto accordo quadro tra ministeri Economia, Lavoro e Abi
Anche i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti e che non sono tenuti a versare il trattamento di fine rapporto al Fondo di tesoreria gestito da Inps possono pagare le quote di Tfr maturate e maturande dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 ricorrendo a un prestito agevolato delle banche. Il Ministero dell’economia e quello del lavoro hanno sottoscritto un accordo-quadro con l’Associazione bancaria italiana (Abi) che rappresenta gli istituti di credito. Se non hanno i soldi necessari a pagare le quote del tfr mese per mese con la busta paga possono chiedere le somme occorrenti alle banche attraverso la piattaforma elettronica messa in piedi dall’Inps.
Su richiesta Tfr inserito in busta paga
Innovando completamente con la normativa vigente la legge di stabilità 2015 ha stabilito che, dietro richiesta del lavoratore, il tfr può essere inserito nella busta paga, aumentando di fatto lo stipendio mensile. Attenzione: è una scelta, chi non vuole resta agganciato al sistema tradizionale, per ricevere la buonuscita a fine lavoro. E’ stato pubblicato anche il regolamento attuativo e quindi sappiamo come applicare in concreto le nuove disposizioni.
Chi sono gli interessati
1) La novità riguarda solo i dipendenti del settore privato che hanno un rapporto di lavoro da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro. 2) Sono esclusi da questa possibilità: a) i dipendenti dello Stato e del settore pubblico; b) colf e badanti; c) i lavoratori agricoli; d) i lavoratori dell’edilizia; e) i dipendenti di imprese dichiarate in crisi o sottoposte a procedure concorsuali (ad esempio: fallimento o amministrazione straordinaria). Per avere il tfr mensilmente occorre ovviamente chiederlo. Si segue la procedura qui indicata.
La domanda
A - Il lavoratore presenta la domanda al datore di lavoro di “Qu.I.R.” (quota integrativa della retribuzione). E’ utile precisare che la domanda, come detto, deriva da una libera scelta di ogni interessato. Ma, attenzione, una volta fatta essa diventa obbligatoria fino a giugno 2018, oppure ovviamente fino al mese della cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima di tale data finale. B – Il datore di lavoro provvede a pagare le quote mensili a partire dal 1° marzo 2015 (o dal mese successivo alla domanda) fino a giugno 2018. Sono comprese nel pagamento non solo le quote del tfr accantonate dal datore di lavoro, ma anche quelle che eventualmente il lavoratore ha destinato, in tutto o in parte, al fondo pensione per crearsi un domani una rendita integrativa in aggiunta a quella obbligatoria gestita da Inps. Ovviamente le quote sono ridotte dello 0,50%, perché questo è il contributo che il datore di lavoro trattiene sulla busta paga del dipendente per versarlo all’Inps secondo quanto impone la legge, dovendo anche il lavoratore contribuire al finanziamento della liquidazione di fine lavoro. C –Nota dolente: sul QuIR il fisco si abbatte con la tassazione ordinaria, comprensiva anche con le addizionali regionali e comunali. Mentre sul tfr riscosso a fine lavoro la tassazione Irpef è più “dolce” essendo misurata su un valore medio retributivo degli ultimi quattro anni.