immagine La Cassazione amplia la responsabilità civile dell’appaltatore edile
  • di Giuseppe Spoto
  • Giovedì 28 Febbraio 2019, 14:26

La Cassazione amplia la responsabilità civile dell’appaltatore edile

In caso di appalto, l’articolo 1669 del codice civile stabilisce che se nel corso dei dieci anni dal compimento dei lavori, l’opera rovina in tutto o in parte per vizio del suolo o per difetto della costruzione, l’appaltatore deve essere ritenuto responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi diritto, purché la denuncia sia fatta entro un anno dalla scoperta.

È sorto un dibattito sull’applicazione in concreto di questa norma e in particolare sul problema della sua estensione. La questione controversa riguarda il problema se tale norma possa essere richiamata solamente nelle ipotesi di nuove costruzioni, oppure se possa essere applicata anche nel caso di eventuali ristrutturazioni compiute in un appartamento già esistente.

L’orientamento maggioritario della Cassazione ha ammesso l’applicazione di questa norma anche nelle ipotesi di interventi di ristrutturazione edilizia. Secondo questo orientamento l’opera richiamata dalla norma non si identifica esclusivamente con l’edificio, ma potrebbe riguardare qualsiasi intervento, modificativo o riparativo, eseguito successivamente alla costruzione iniziale dell’edificio.

Di conseguenza, ai fini dell’individuazione temporale della responsabilità dell’appaltatore, potrebbe essere richiamato non solo l’edificio, ma più in generale qualsiasi opera eventualmente realizzata successivamente alla costruzione iniziale. L’appaltatore deve garantire l’opera per un periodo di dieci anni che cominciano a decorrere dalla consegna. Il committente deve denunciare il fatto entro un anno dalla scoperta, altrimenti decade dal suodiritto.

La natura giuridica della responsabilità dell’appaltatore è controversa: secondo una tesi è di tipo contrattuale, perché deriva dal contratto di appalto e l’estensione agli aventi causa prevista dalla norma avrebbe un valore eccezionale, mentre secondo un’altra tesi è extracontrattuale, perché la norma è preposta a tutelare interessi generali e non solamente propri delle parti del contratto, pertanto può essere fatta valereanchedaterzi.
La morte dell’appaltatore non scioglie il contratto, a meno che la persona dell’appaltatore non sia stato motivo determinante per la stipula dell’appalto.


 

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