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  • di Oliviero Franceschi e Alberto Martinelli
  • Lunedì 21 Marzo 2016, 11:01

Operazione "730", tutte le novità del 2016

Nuovo quadro K per gli amministratori di condominio. Il "precompilato"


Tra meno di un mese sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate il modello precompilato: riprendiamo perciò il nostro viaggio per conoscere le news più importanti…
 
Precompilato, ma da chi?
 
Prima di iniziare a scorrere le numerose novità di quest’anno corre l’obbligo precisare, a vantaggio di una corretta informazione, che la preparazione del 730 precompilato è stata possibile grazie alle fatiche di molti operatori. Le diverse categorie professionali, e non, sono state di fatto obbligate a spedire le informazioni necessarie, pena pesanti sanzioni in caso di errori o ritardi. Ad esempio consulenti e commercialisti hanno dovuto elaborare e inviare le certificazioni uniche, aggiungendo un altro adempimento spesso non pagato alle loro pratiche; i medici hanno dovuto registrare ed inviare le proprie fatture per consentire di inserirle nel campo delle spese mediche; le banche i dati sui mutui e via dicendo. Al di là delle trionfalistiche dichiarazioni ufficiali almeno un grazie a chi ha lavorato gratis e con la pistola alla tempia sarebbe stato doveroso.
 
Amministratori di condominio
 
Mini rivoluzione per gli amministratori di condominio, tenuti com’è noto ad inviare al fisco i dati complessivi delle forniture di beni e servizi acquistati nell’anno solare dai propri condomini, oltre ai dati catastali dl condominio nell’ipotesi di lavori di recupero del patrimonio edilizio. Come gli stessi amministratori sanno molto bene l’invio viene fatto tradizionalmente compilando il quadro AC del modello Unico. Finora ciò costringeva coloro che presentavano il modello 730 a presentare comunque due modelli: il modello 730 per dichiarare i propri redditi personali ed il modello Unico contenente esclusivamente il frontespizio e il quadro AC per dichiarare le informazioni relative al condominio (o ai condomini). Da quest’anno però le cose cambiano in meglio: è infatti possibile inserire direttamente nel nuovo quadro K del modello 730 i dati che finora potevano essere comunicati esclusivamente con il quadro AC dell’Unico, presentando quindi solo il modello 730.
Torneremo ancora sull’argomento, per ora sottolineiamo che nel quadro K (come nel gemello quadro AC del modello Unico) vanno indicati oltre ai beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare, anche i dati identificativi dei relativi fornitori; inoltre come accennato nell’ipotesi di interventi di recupero del patrimonio edilizio gli amministratori trasmettono anche i dati catastali del condominio.
Se pertanto compilate il quadro K, ricordatevi anche di barrare la nuova casella “quadro K” in alto nel frontespizio del modello 730.
 
Spese detraibili, tutte le opportunità
 
Nel campo delle spese detraibili dall’imposta o deducibili dal reddito, non mancano novità. Innanzitutto da quest’anno è riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. In passato le spese per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria non godevano dell’agevolazione. Nel 730/2016 (e naturalmente nel modello Unico 2016), sarà invece possibile usufruire di una detrazione del 19% su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. L’importo della spesa va riportato nel promo rigo libero da E8 a E12 con il codice 12. Tale detrazione non è però cumulabile con le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa che vanno indicate con il codice 31.
Passando invece a un diverso settore, da quest’anno la detrazione del 19 per cento delle spese funebri è ammessa indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con il defunto, e per un importo non superiore a euro 1.550 per ciascun evento con un lieve incremento perciò del tetto di spesa rispetto al passato.
 
Onlus, aumenta il tetto delle detrazioni
 
Tra le altre novità spicca il super aumento del tetto per le detrazioni fatte alle Onlus, il quale passa dai precedenti 2.065 euro a ben 30.000 euro all’anno. Su tale erogazioni liberali sarà possibile inoltre usufruire della detrazione con la maxi aliquota del 26 per cento, accordata finora solo alle erogazioni fatte a favore dei partiti politici.
Portano a casa un po’ di risparmio fiscale anche le mediazioni: nell’ipotesi di successo della negoziazione oppure di conclusione dell’arbitrato con lodo, è riconosciuto un credito d’imposta da indicare nel rigo G11 per il compenso corrisposto agli arbitri o agli avvocati abilitati all’assistenza nella negoziazione assistita, importo massimo di 250 euro.
 
Lavori, proroghe e nuovi vantaggi
 

Com’è noto ai nostri lettori, sono state prorogate tutte le detrazioni per i lavori in casa con le più alte percentuali e i maggiori limiti di spesa introdotti pro tempore negli ultimi anni.
È prorogata quindi la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio; è prorogata anche la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro; e ancora è prorogata la detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici; e ancora è prorogata la detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Inoltre è riconosciuta una detrazione del 65 per cento per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
 

Hanno collaborato Daniele Cuppone ed Enrico Rabitti
 

 

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