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  • di Oliviero Franceschi e Daniele Cuppone
  • Lunedì 30 Maggio 2016, 14:48

Oneri detraibili dall'Irpef, è il momento di "riscuotere"

Per la prima volta sconto del 19% sulle spese scolastiche, escluso cancelleria e testi


E’ in piena attività la campagna del 730/2016 che, salvo proroghe, dovrebbe concludersi nella prima settimana di luglio. Ecco un vademecum per pagare meno imposte o addirittura andare a credito.
 
Detraibili o deducibili?

Sfogliando le istruzioni del quadro E del modello 730/2016 si trovano molte voci di spesa guardate con favore dall’amministrazione finanziaria e perciò agevolate. Ma prima di cominciare una veloce disamina delle spese più importanti, sgombriamo il campo dagli equivoci. Le spese detraibili sono quelle sulle quali si calcola una detrazione con l’aliquota stabilita dal fisco (ad esempio 19% per gli interessi sul mutuo per acquisto dell’abitazione principale o il 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio) e poi si sottrae il risultato dall’imposta lorda. Ad esempio con 1000 euro di imposta lorda e 2000 euro di interessi sul mutuo: 2000 x 19% = 380; 1000 – 380 = 620 euro di imposta netta. Viceversa le spese deducibili agiscono a monte, cioè vanno a diminuire il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda del contribuente. Naturalmente, anche se cambiano le modalità di calcolo, sia le spese detraibili che quelle deducibili consentono alla fine di risparmiare sulle imposte dovute.
 
Spese rilevanti

Tra le voci più gettonate del quadro E ci sono senz’altro le spese mediche, che quest’anno dovrebbero essere in gran parte già presenti nel modello precompilato dall’amministrazione. Tuttavia il condizionale è d’obbligo e consigliamo vivamente di ricontrollare con attenzione quanto indicato nel modello precompilato, anche perché il contribuente che accetta senza rendersene conto un dato errato ne è comunque responsabile.  Si tenga inoltre presente che nel precompilato non sono riportate le spese per farmaci da banco. Altra particolarità: quanto alle spese sostenute dai genitori per i figli a carico e da dividere tra essi, l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 ha chiarito che saranno inserite nel 730 precompilato in proporzione alla percentuale di carico individuata sulla base delle informazioni comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni uniche. Se quindi all’amministrazione fosse stata comunicata una vecchia percentuale sarà cura del contribuente modificare la ripartizione della spesa.
 
Mesoterapia e ozonoterapia agevolate
 

Nella Circolare n. 3E/2016 l’Agenzia delle entrate è intervenuta proprio in merito alle spese sanitarie che possono essere portate in detrazione. Via libera è arrivato per le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia effettuate da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia  sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria. Per poterle detrarre occorre però una prescrizione medica che dimostri il collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia. “Bocciati” e quindi non detraibili i trattamenti di “haloterapia” o Grotte di sale e le spese per il pedagogista: queste ultime, a detta dell’Agenzia, non possono essere considerate rientranti nell’attività sanitaria.
 
Spese scolastiche
 
Una bella novità del 730/2016 è la possibilità di portare in detrazione al 19% le spese sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia e delle scuole del primo ciclo (scuole elementari) che in passato non godevano di alcuna detrazione. La detrazione spetta su un importo massimo annuo fissato in 400 euro per alunno e andrà riportata nel primo rigo libero da E8 a E12 con il codice 12. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica sempre con il codice onere 12. La detrazione spetta sia per le spese a favore dei familiari a carico che per il contribuente stesso. Con lo stesso codice è possibile indicare le spese per la scuola secondaria di secondo grado.
Con la Circolare n. 3 del 2/03/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nella detrazione in esame le tasse, i contributi obbligatori, i contributi volontari e le altre erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica, nel limite di 400 euro per alunno o studente.  Sono invece esclusi dalla detrazione l’acquisto della cancelleria e dei testi scolastici. Al contrario  detraibili sono i contributi volontari per l’innovazione tecnologica (come ad esempio l’acquisto di stampanti), quelli per l’edilizia scolastica (il pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione) e le spese per l’ampliamento dell’offerta formativa (come l’acquisto di fotocopie per le verifiche), che rientrano nell’ambito della detrazione del 19%.
Questa detrazione non è però cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa, da indicare con il codice 31.
 
Mutui e acquisto immobili

Sempre ai primi posti tra le voci più riportate nelle dichiarazioni dei redditi degli italiani troviamo gli interessi sul mutuo, che tanti contribuenti hanno stipulato per comprare le agognate quattro mura. Come per le spese mediche su queste tipologie di spesa sono stati scritti fiumi d’inchiostro (anche da parte nostra) e continueremo ancora a ripassarne insieme i meccanismi. Ma prima di approfondire questi temi vogliamo parlare di una voce relativamente “nuova”, e cioè la deduzione dal reddito complessivo del 20% della spesa di acquisto o di costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione. Chi compra o costruisce un immobile residenziale, rispettando i paletti stabiliti dal fisco,  e lo dà in affitto non a canone libero per almeno 8 anni, può dedurre dal reddito il 20% della spesa sostenuta in 8 rate annuali ed entro un certo tetto. Torneremo nei prossimi articoli con altri particolari sulla deduzione che va indicata nel rigo E32.
 
(3 - continua)
 
Hanno collaborato Alberto Martinelli ed Enrico Rabitti
 

 

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