immagine Ravvedimento operoso, ora è più conveniente
  • di Oliviero Franceschi
  • Domenica 5 Gennaio 2014, 16:04

Ravvedimento operoso, ora è più conveniente

Dal 1° gennaio il tasso d’interesse sceso dal 2,5 all’1%

Con la crisi di liquidità e di redditi che affanna tanti italiani, sono in molti a non essere riusciti a soddisfare le richieste del fisco nazionale o locale. Ma per evitare guai più grossi, quando si può è bene sfruttare la chance del ravvedimento operoso che, dal primo gennaio, è diventato ancora più appetibile.
Ravvedersi conviene
Per chi abbia saltato un versamento, il ravvedimento operoso rappresenta sempre una buona opportunità, consentendo di ridurre le sanzioni del fisco: ripassiamo dunque le regole da seguire. Gli omessi, tardivi, o insufficienti versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi possono essere sanati con modica spesa da parte dei contribuenti. La sanzione ordinaria prevista in questi casi è del 30%, (ma si riduce notevolmente per chi paga prima della ricezione dell’avviso). Per le violazioni sanate dal ravvedimento operoso, invece, la sanzione ridotta è pari al 3% se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, oppure al 3,75% se si paga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione. Affinché il ravvedimento operoso sia valido è necessario pagare l’imposta, unitamente alla sanzione ridotta e agli interessi legali maturati per ogni giorno di ritardo. Pertanto, se non si versano tutti gli importi dovuti, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi entro il termine previsto, il ravvedimento non si perfeziona, con la conseguenza che resta applicabile la sanzione piena del 30%. Altra condizione è che la violazione commessa, e cioè il tardivo o mancato pagamento, non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento riguardanti i tributi o i periodi interessati.
“Ravvedimento sprint”
Non tutti conoscono ancora l’ultimo arrivato nel casato dei ravvedimento: da tempo infatti c’è addirittura una possibilità in più, grazie al cd. “ravvedimento sprint”. Se si paga entro il 14° giorno dalla scadenza basta versare la mini-sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali, maturati fino al giorno del pagamento, con un risparmio ulteriore decisamente interessante. Qualunque tipo di ravvedimento scegliate, gli interessi non si versano insieme al tributo principale, ma a parte con il proprio codice tributo ad esempio “1989”, interessi sul ravvedimento Irpef. Anche la sanzione va indicata a parte con il relativo codice (ad esempio, 8901 per l'Irpef, 8918 per l'Ires, ecc.). A questa regola generale però fa eccezione proprio l’Imu.
Doppi conteggi
Dal 1° gennaio il tasso legale d’interesse è diminuito dal 2,5 all’1%. Questo rappresenta indubbiamente una buona notizia dato che l’importo da corrispondere all’Erario a titolo di interessi risulterà più contenuto. D’altro canto per i pagamenti scaduti nel 2013 occorrerà fare più calcoli per pervenire alla cifra da pagare, applicando il tasso del 2,5% fino al 31 dicembre e dell’1% dal 1° gennaio in poi fino alla data dell’effettivo versamento.
Imu
Non tutti gli italiani infatti sono riusciti a versare nelle casse dello Stato e dei Comuni quanto loro richiesto a titolo di saldo, sia per la crisi economica sia per l’aumento degli importi da pagare rispetto all’Ici. Chi perciò non ce l’ha fatta a versare il saldo Imu 2013 può rimediare pagando, oltre all’Imu dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi legali maturati giorno per giorno. Se il ravvedimento è regolarizzato entro 30 giorni, ad esempio il 15 gennaio, si paga il 3% di sanzione più gli interessi legali del 2,5% calcolati dal 17 al 31 dicembre e dell’1% dal 1° gennaio fino al giorno del pagamento compreso. Dopo il 15 gennaio ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il 2013, la sanzione sale al 3,75%, sempre più gli interessi legali maturati giorno per giorno con la doppia aliquota del 2,5% e dell’1%. Lasciata andare anche questa chance, non resta che aspettare l'avviso di liquidazione con cui il Comune chiederà il pagamento della sanzione pari al 30% dell'Imu non pagata e gli interessi per ritardato pagamento: anche in questo caso dovrebbe essere possibile ridurre la sanzione pagando entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso. Esempio Per capire meglio come comportarsi nella pratica, facciamo un esempio. Il signor Mario non ha pagato il saldo Imu 2013 di 510 euro per una seconda casa e decide di “ravvedersi” il 17 febbraio 2014. L’importo dovuto, arrotondamenti a parte, complessivamente sarà di 530,32 euro così determinato: Sanzione = 510 x 3,75% = 19,13, Giorni di ritardo fino al 31 dicembre = 15, Interessi fino al 31 dicembre del 2,5% (510 x 15 x 2,5) : 36500 = 0,52 euro, Giorni di ritardo dal 1° gennaio al 17 febbraio = 48, Interessi dal 1° gennaio dell’1% (510 x 48 x 1) : 36500 = 0,67 euro, Interessi totali 0,52 + 0,67 = 1,19, Totale dovuto (€ 510 + € 19,13 + 1,19) = euro 530,32.
Calcoli sbagliati,niente sanzioni
In base ad un emendamento presentato alla legge di stabilità chi ha rispettato il termine per il pagamento dell’Imu dello scorso 16 dicembre ma ha commesso un errore nel calcolare l’imposta può rimediare entro il 16 giugno 2014 versando la differenza senza sanzioni e interessi. Chi invece non ha pagato nulla non può usufruire dell’agevolazione ma potrà ricorrere all’ordinario ravvedimento operoso.

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