immagine Cantieri domestici, le regole per garantire salute e sicurezza
  • di Massimo Cerri
  • Martedì 26 Marzo 2019, 17:02

Cantieri domestici, le regole per garantire salute e sicurezza

Nel panorama immobiliare italiano sono sempre di più le abitazioni e gli immobili da ristrutturare rispetto a quelli che vengono edificati ex novo.

Qualsiasi tipo d’intervento di manutenzione immobiliare richiede, dal punto di vista tecnico- amministrativo, che il proprietario, con l’ausilio del progettista, segua un preciso iter procedurale che possiamo riassumere in tre fasi:
la prima di “reperimento dati, planimetrie e progetti approvati, rilievo metrico e fotografico dello stato dei luoghi”;
la seconda di “elaborazione del progetto necessario all’ottenimento dei pareri presso gli organi competenti”;
la terza in cui si individuail titolo abilitativo necessario (Scia,Permessoacostruire, Cila, ecc.) per l’intervento manutentivo, di ristrutturazione o di risanamento da eseguire.

Il Testo Unico.
Punto estremamente delicato, di cui bisogna tenere conto, è quello legato al tema della Salute e Sicurezza, come regolamentato dal Testo Unico, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Infatti le opere di manutenzione degli immobili (sia singole abitazioni, sia condomini) rientrano appieno nella definizione di “cantiere”, ovvero “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili odi ingegneria civile”, e cometali devonoseguirne la regolamentazione specifica ai fini della Salute e Sicurezza.
Il Testo Unico per la Sicurezza (Tus) individua, tra le altre, la figura del Committente con precise responsabilità.

Il Committente.
Sono da intendersi committenti: i privati cittadini, gli amministratori di condominio, i titolari di aziende ed i responsabili dei procedimenti nei lavori pubblici che debbano realizzare lavori edili, anchese di piccola entità.
La sentenza n. 35534 del 14 maggio 2015 della sezione 4 della Corte di Cassazione Penale ribadisce e sottolinea la precisa responsabilità delle varie figure, tra cui anche quella del Committente, in caso di infortunio durante i lavori. Egli è “sempre” responsabile degli infortuni dei lavoratori, anche autonomi, a meno che non nomini una persona competente di fiducia quale Responsabile dei lavori (RL). Tale nomina, esplicitata in forma scritta, deve evidenziare che ilRLsia persona capace di svolgere le funzioni a lui assegnate e che abbia un proprio potere decisionale. In tal caso, il Committente è chiamato a verificare che egli ottemperi ai propri obblighi.



Gli obblighi.
Trai principali obblighi del Committentee del RL (ove nominato) troviamo la verifica dell’idoneità tecnico- professionale (Vitp) delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui sono affidati i lavori.
Tale verifica, da svolgersi prima dell’affidamento dei lavori, prevede la disamina di alcuni documenti, tra i quali: l’iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato (Cciaa) e il documento unico di regolarità contributiva (Durc), oltre a dichiarazioni e documentazione attestate la formazione e l’idoneità sanitaria dei lavoratori. Nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, è fatto obbligo di incaricare la figura professionale del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (Csp). Egli redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Psc) che sarà “preso in considerazione” dal Committente.

Il Coordinatore.
Inoltre, prima dell’inizio lavori, il Committente/ RL, deve nominare il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori (Cel), il quale ha l’obbligo di verificare il rispetto delle condizioniimposteai fini della Sicurezza in fase di progettazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Se in cantiere opera una sola impresa non sarà obbligatoria la nomina dei Coordinatori ma la ditta dovrà comunque redigere il Piano Operativo della Sicurezza (Pos). Il Pos deve essere rispondente ai contenuti minimi previsti dal Tus, quali: i dati identificativi dell’impresa esecutrice, le specifiche attività e lavorazioni svolte, l’identificazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti alle emergenze e al primo soccorso, l’organizzazione di cantiere conindicazione del direttore tecnico e del capocantiere, ilnumero e le relative qualifiche dei lavoratori, le specifiche mansioni ai fini della sicurezza, l’elenco delle opere provvisionali, delle macchine, degli impianti, delle sostanze chimiche pericolose, l’esito della valutazione del rumore, le misure preventive e protettive.

In conclusione, quando si decide di eseguire dei lavori edili in casa propria o nel condominio, occorre accertarsi che, oltre al corretto iter autorizzativo vengano rispettate tutte le normeper la Salute e la Sicurezza.
Ciò in attuazione del principio etico, morale e fattuale del rispetto delle condizioni di sicurezza degli operai edili che lavoreranno “per noi”, per l’esecuzione delle opere che abbiamo voluto, e non soffermandosi esclusivamente sul “quanto ci costa”. Le sentenze di Cassazione, purtroppo, evidenziano che spesso questo principio viene trascurato. È, dunque, fondamentale rivolgersi a tecnici di provata esperienza con specifica conoscenza.




 

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