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  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 1 Maggio 2017, 10:09

Assemblea valida? Rispettando le regole della convocazione

Condòmini informati almeno 5 giorni prima, a partire dalla notifica dell'avviso

L’approfondimento di questa settimana è dedicato al tema delle convocazioni delle assemblee condominiali. La sez. II civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8520 del 31 marzo 2017 ha stabilito che l’annullamento di una delibera condominiale può essere domandato solo dalla parte il cui interesse è stabilito dalla legge e quindi nessun condomino potrà impugnare la delibera per mancata convocazione di un altro condomino, essendo quest’ultimo il soggetto legittimato e interessato ad agire per impugnare la delibera.
 
Avviso di convocazione

L’assemblea deve essere preceduta dalla convocazione degli aventi diritto a partecipare. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora in cui l’assemblea sarà costituita in prima e in seconda convocazione. L’avviso di convocazione deve inoltre contenere i punti su cui i condomini convocati sono chiamati a decidere (c.d. “ordine del giorno”). L’avviso di convocazione deve essere inviato tramite raccomandata, per posta elettronica certificata o fax, ma può anche essere consegnato a mano.
 
Recapito dell’avviso

L’avviso di convocazione deve giungere al destinatario almeno cinque giorni prima dell’assemblea. Il termine decorre dal giorno della ricezione dell’avviso e non da quello di spedizione. I giorni che intercorrono tra il giorno di ricezione dell’avviso e il giorno di convocazione dell’assemblea non sono liberi, pertanto ai fini del calcolo complessivo non si conta il giorno iniziale mentre si tiene conto del giorno finale.
 
Mancata convocazione

La mancata convocazione, anche di un solo condomino, rende invalida la delibera eventualmente adottata, perché l’assemblea non può decidere se tutti i condomini non siano stati regolarmente convocati. Tuttavia, qualora nonostante l’omessa convocazione, l’assemblea delibera lo stesso in presenza del quorum necessario, la decisione votata diventa vincolante e valida per tutti i condomini se non è impugnata entro trenta giorni. Il termine per impugnare decorre dalla data di comunicazione del verbale ai condomini assenti che non hanno partecipato all’assemblea. Se i condomini sono tutti presenti, anche qualora l’avviso di convocazione non sia stato inoltrato correttamente l’assemblea potrà comunque deliberare validamente.
 
Presunzione di conoscenza

La Corte di Cassazione, sez. II civile, nella sentenza del 3 novembre 2016, n. 22311 ha stabilito che in applicazione della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la raccomandata, nel caso di momentanea assenza del destinatario (e di altra persona abilitata a riceverla), deve essere considerata entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario nel momento in cui è rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale.
 
Convocazione dei comproprietari

Secondo un orientamento consolidato è sufficiente la prova, anche presuntiva, che l’avviso di convocazione sia stato inviato a un solo comproprietario per rendere valida l’assemblea convocata. Nell’ipotesi di comunione legale dei beni tra coniugi è considerata valida la convocazione fatta anche ad uno solo dei coniugi conviventi, presumendo che se non vi sono contrasti o interessi divergenti tra questi ultimi, l’informazione sull’ordine del giorno ad uno possa essere considerata direttamente fatta anche all’altro. I coniugi comproprietari non potranno però partecipare insieme né votare congiuntamente all’assemblea.
 
 

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