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o astenuto impugna la delibera
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 5 Giugno 2017, 09:23

Condòmino assente, dissenziente o astenuto impugna la delibera

Sentenza della Cassazione definisce quando è lecito opporsi alle decisioni dell'assemblea e chiederne l'invalidazione


L’approfondimento di questa settimana è dedicato al tema delle impugnazioni delle delibere condominiali. La corte di Cassazione nella sentenza n. 11375 del 9 maggio 2017 ha ribadito che il secondo comma dell’art. 1137 cod. civile consente l’impugnazione della delibera assembleare solo al condomino assente, dissenziente o astenuto, precisando che il dissenso espresso deve comunque essere provato dall’impugnante.
 
Maggioranza dell’assemblea

L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione. Per costituire validamente l’assemblea occorre verificare che vi sia il quorum costitutivo e per deliberare che vi sia il quorum deliberativo, cioè il numero legale richiesto per approvare una delibera posta all’ordine del giorno dell’assemblea regolarmente convocata. Se non si raggiunge il quorum costitutivo la seduta non può essere dichiarata aperta. L’allontanamento di un condomino dopo che è stato accertato il quorum costitutivo non influisce sul regolare andamento dell’assemblea che può comunque continuare a discutere e deliberare. Il quorum cambia se l’assemblea è in prima o in seconda convocazione. Ai fini del numero legale richiesto per costituire validamente l’assemblea, in prima convocazione è richiesto l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio, mentre in seconda convocazione l’intervento di un numero di condomini tali da rappresentare almeno un terzo del valore dell’edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Per deliberare in prima convocazione serve il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno la metà del valore dell’edificio e in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, rappresentanti almeno un terzo del valore dell’edificio. Altre maggioranze sono richieste per le innovazioni, per l’approvazione dei servizi che interessano solo alcuni condomini e quando è diversamente disposto dal codice civile.
 
Il diritto al voto
 
Ciascun condomino ha diritto a votare e se si allontana dall’assemblea dichiarando di rimettersi alla volontà della maggioranza, il suo voto non potrà essere considerato ai fini del quorum deliberativo. La sua dichiarazione potrebbe però valere come rinuncia ad impugnare la delibera. Ai fini del calcolo della maggioranza per approvare una delibera non si tiene conto degli astenuti dalla votazione. Avverso le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può chiedere l’annullamento. Il condomino dissenziente  (o astenuto) ha trenta giorni dall’approvazione della delibera per impugnarla, mentre il condomino dissenziente ha trenta giorni che decorrono dalla data di comunicazione della deliberazione. L’azione non sospende automaticamente la deliberazione, a meno che non vi sia espressa disposizione da parte dell’autorità giudiziaria.
 
Giudice di pace

La recente riforma della magistratura onoraria ha ricondotto tutte le controversie in materia condominiale alla esclusiva competenza del giudice di pace, senza nessuna ulteriore distinzione. Pertanto, l’impugnazione di una delibera condominiale deve essere presentata davanti al giudice non togato che dovrà decidere in merito sull’esistenza delle cause di invalidità della delibera.
 

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