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tutelato il pieno godimento
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 19 Dicembre 2016, 09:38

Diritto di proprietà, tutelato il pieno godimento

Bocciate le innovazioni che recano pregiudizio anche ad uno solo dei condòmini
 

L’approfondimento di questa settimana è dedicato all’ascensore. La sezione II civile della corte di Cassazione nella sentenza n. 24235 del 29 novembre 2016 ha dichiarato che va considerata invalida, in quanto lesiva dei diritti dei singoli condòmini, la delibera dell’assemblea che stabilisce l’installazione di un ascensore quando l’innovazione finisca per rendere oggettivamente più difficoltoso il godimento del diritto di proprietà anche solamente di un unico condomino. In questa ipotesi, a parere della Corte si verifica una violazione dell’art. 1120 del codice civile che vieta le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. È ammessa però l’installazione dell’ascensore quando è richiesta da un disabile come misura per abbattere le barriere architettoniche.
 
Ascensore

L’ascensore rientra tra le parti comuni dell’edificio e segue le regole generali previste per la gestione e il funzionamento dei beni condominiali. Se non è disposto diversamente dal regolamento contrattuale e se l’ascensore è stato installato al momento di costruzione dell’intero edificio è di proprietà di tutti i condomini, compresi coloro che hanno un appartamento al piano terra. La presenza di un ascensore nello stabile comporta comunque per l’intero edificio un valore aggiunto. Gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra questi ultimi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Il trasporto di materiali è ammesso, purché non danneggi l’impianto e non impedisca l’utilizzo da parte degli altri condomini.
 
Impianto installato dopo la costruzione
 

L’ascensore può essere installato dopo la costituzione del fabbricato. In questo caso è considerato di proprietà solo dei condomini che hanno partecipato alla spesa. I condomini che non sono d’accordo possono chiedere di essere esonerati dalla spese di installazione, ma non avranno diritto ad utilizzarlo. Premesso ciò, possono in un secondo momento chiedere di aderire dietro il pagamento del rispettivo contributo d’installazione e di manutenzione. Nel calcolo occorrerà ricomprendere le spese relative al periodo trascorso dall’installazione fino al momento di utilizzazione dell’impianto. Nessun condomino può essere esonerato dalle spese di manutenzione necessarie per la conservazione e l’adeguamento normativo di un ascensore preesistente. L’esonero delle spese non può poi riguardare gli interventi richiesti per l’adeguamento dell’impianto alle norme di legge, essendo tali voci finalizzate alla sicurezza e non all’utilizzo dell’impianto.
 
Argano e motore

Le sostituzioni dell’argano o del motore dell’ascensore condominiale non sono considerate innovazioni, perché a ben vedere si tratta di interventi destinati al mantenimento di un efficiente servizio e quindi misure dirette alla conservazione dell’impianto stesso. Lo stesso ragionamento può essere svolto per la sostituzione di ascensori troppo obsoleti con nuovi modelli e per tutti quegli interventi che non alterano la destinazione della cosa comune, ma hanno solo la funzione di mantenere il buon utilizzo del servizio.
 

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