immagine Giù le barriere, non conta solo
il singolo caso di disabilità
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 24 Aprile 2017, 10:28

Giù le barriere, non conta solo il singolo caso di disabilità

La Cassazione: favorire l'accessibilità, come principio generale di solidarietà sociale 

L’approfondimento di questa settimana è dedicato al tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche nel condominio. La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito nella sentenza del 28 marzo 2017 n. 7938 che le opere edili per eliminare le barriere architettoniche prescindono dall’effettiva utilizzazione dell’edificio da parte di una persona disabile. Secondo la suprema Corte la legge 13/1989 è espressione di un principio generale di solidarietà sociale e quindi persegue essenzialmente finalità di carattere pubblicistico dirette a favorire l'accessibilità agli edifici. Tali finalità sono destinate a prevalere perfino sulle esigenze di carattere meramente privato.
 
Regolamento condominiale
 
In applicazione dei principi di solidarietà all’interno del condominio, derivanti dalla presenza di più unità immobiliari in un unico edificio e dalla necessità di dover bilanciare eventualmente interessi diversi, tra cui vanno annoverati anche i bisogni delle persone disabili che hanno diritto di accedere liberamente e senza ostacoli, va considerato prevalente dalla giurisprudenza il diritto fondamentale a eliminare le barriere architettoniche del fabbricato rispetto ad eventuali divieti inseriti nel regolamento condominiale.
 
Richiesta del condomino disabile
 
Per l’installazione di un ascensore, un monta scala o comunque per realizzare opere di superamento delle barriere architettoniche, il soggetto disabile o chi ha la sua tutela deve richiedere per iscritto all’amministratore l’intervento da effettuare e quest’ultimo deve convocare l’assemblea inserendo all’ordine del giorno quanto richiesto dal condomino. In caso di rifiuto del condominio a deliberare sul punto, il disabile può fare gli interventi necessari a sue spese con il solo limite di non arrecare pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato. Se gli interventi sono stati deliberati dall’assemblea, le spese dovute per l’installazione devono essere corrisposte dai condomini della scala interessata dalle modifiche, mentre non potranno essere richieste a coloro che si trovano in altra scala. L’assemblea decide sull’abbattimento delle barriere architettoniche con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, rappresentanti 500 millesimi, sia in prima, sia in seconda convocazione.
 
Agevolazioni e contributi

Per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici già esistenti è possibile usufruire dei contributi previsti dalla legge. A seconda dell’importo previsto il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta che può essere anche aumentato. Hanno diritto a tali contributi, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, coloro che abbiano a carico tali persone, nonché i condomini dove risiedono tali beneficiari. Gli interessati devono presentare apposita domanda al sindaco del comune presso cui è ubicato l’immobile con l’esatta indicazione delle opere da eseguire e la spesa prevista entro il primo marzo di ciascun anno.
 
Deroghe ai vincoli architettonici
 
L’esecuzione delle opere necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche potrebbe avvenire con parziale deroga di alcuni divieti. Ad esempio è possibile una deroga alla normativa sulle distanze legali, fermo restando che le opere non potranno rendere inutilizzabili le parti comuni o impedire il godimento anche solo di un condomino. 
 

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