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chiede i danni al Condominio
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 7 Novembre 2016, 09:20

Per l'aggressione del portiere chiede i danni al Condominio

La Cassazione gli dà torto: nessuna responsabilità all'amministrazione, il fatto doloso fu commesso "fuori dal servizio". Lite per un tubo rotto


L’approfondimento di questa settimana è dedicato al tema della responsabilità del condominio nei confronti dei terzi per l’attività del portiere. La sentenza n. 11816 del 9 giugno 2016 della sezione III della Corte di Cassazione ha ribaltato il ragionamento in precedenza svolto dalla corte di appello di Roma che aveva considerato responsabile il Condominio per il danno arrecato dal portiere dello stabile ad un condomino. Per la Cassazione la responsabilità del Condominio deve essere esclusa per il fatto doloso del portiere, quando la condotta di quest’ultimo sia estranea alle mansioni a lui affidate e l’attività compiuta sia solamente una occasione non necessaria nell’espletamento dei compiti di regola di pertinenza del dipendente.
 
Il caso preso in esame
 
Trae spunto dal seguente episodio: il portiere di uno stabile condominiale era stato chiamato per riparare un tubo, ma a seguito di un litigio con il condomino dell’appartamento in cui stava eseguendo la riparazione lo aveva colpito con un pugno. Il condomino che era già affetto da problemi alla vista, a causa del colpo perdeva definitivamente la vista e decideva di citare in giudizio sia il portiere, autore materiale dell’aggressione, sia il Condominio nella qualità di datore di lavoro, chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 2049 c.c.
 
Responsabilità del datore di lavoro

A mente dell’art. 2049 c.c. il datore di lavoro è responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito dei propri dipendenti commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. La Corte di appello di Roma aveva applicato l’art. 2049 c.c. ritenendo che il lavoro di riparazione del tubo all’interno dell’appartamento del danneggiato rientrava nelle incombenze e nelle mansioni del portiere. Ad un esame più attento la Cassazione ha invece rigettato la tesi sostenuta dalla Corte di appello sulla base della assenza di qualsiasi collegamento dell’aggressione con l’attività lavorativa. Per la Cassazione, il portiere ha operato oltre i limiti dell’incarico affidatogli, agendo in maniera estranea al rapporto di lavoro. In definitiva, per i giudici della suprema Corte colpire il condomino con un pugno causandogli lesioni personali gravissime, non rientra certamente nelle mansioni del portiere e non è neanche configurabile come un comportamento che è il risultato del normale sviluppo di eventi connessi con l’espletamento delle sue funzioni, pertanto il Condominio non può considerarsi responsabile ex art. 2049 c.c.
 
Orientamento difforme

In altre occasioni, la giurisprudenza ha invece ritenuto che i danni provocati a terzi dal portiere nell’esercizio delle sue mansioni determinano la condanna del Condominio a titolo di “culpa in eligendo”, cioè di colpa nella scelta della persona alla quale è stato affidato l’incarico. In caso di condanna del Condominio, quest’ultimo può comunque rivalersi nei confronti del portiere o del dipendente che ha causato il danno.
 
Portierato

Non sempre le mansioni del portiere risultano chiare. I rapporti fra il condominio e il portiere sono disciplinati da contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dai sindacati di categoria. Da tale contratto si evince il tipo di lavoro che il portiere deve svolgere nel condominio, compresa l’assegnazione dell’alloggio, nonché l’orario, le ferie, le indennità per i servizi che è chiamato a compiere e in generale tutti i diritti e i doveri reciproci.

 

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