immagine Portiere, diritti e doveri
previsti dal contratto di lavoro
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 10 Luglio 2017, 09:40

Portiere, diritti e doveri previsti dal contratto di lavoro

Ventisei giorni di ferie retribuite, per metà decise dal Condominio. Orario settimanale, alloggio, mansioni. I casi di inadempienze

L’approfondimento di questa settimana è dedicato al portierato. Il costo elevato rende sempre più frequente la riduzione di tale servizio che invece contribuisce ad accrescere il valore degli immobili in quei condomini dove è previsto, garantendo la sicurezza e la custodia delle parti comuni. In caso di inadempimento del portiere il condominio potrà sanzionarlo. Le sanzioni vanno dal semplice rimprovero verbale o per iscritto, ai casi più gravi di sospensione e di licenziamento.
 
Orario di lavoro

L'orario di lavoro del portiere è di 48 ore settimanali se il portiere beneficia dell’alloggio e di 45 ore se il portiere è senza alloggio. Possono essere però posti in essere rapporti di lavoro part-time più ridotti. Il portiere assunto con alloggio deve abitare il locale che gli è stato messo a disposizione dal condominio, altrimenti è inadempiente. Se il portiere usufruisce dell’alloggio è tenuto alla reperibilità e ad intervenire anche al di fuori dell’orario ordinario di lavoro qualora vi siano situazioni di emergenza.
 
Ferie

Il portiere ha diritto a 26 giorni di ferie ogni anno, che vanno calcolati escludendo le domeniche, le festività nazionali, le festività infrasettimanali e quelle del Santo Patrono. Le ferie sono retribuite, però non spetta solo al portiere scegliere quando andare in ferie. Egli potrà scegliere autonomamente la metà del suo periodo di ferie, da godere nell’anno in corso, ma i rimanenti giorni devono essere scelti dal condominio. Ciò permette di combinare le esigenze personali del portiere con le ragioni del condominio, in considerazione della sua particolare funzione. Le ferie durante il periodo estivo possono essere concesse come condizione di favore.
 

Alloggio

La II sezione civile della corte di Cassazione con la sentenza del 14 giugno 2017 n. 14796 ha stabilito che il vincolo della destinazione all’uso comune degli alloggi adibiti a portineria deve nascere da un’espressa disposizione normativa al momento della costituzione del condominio, e in mancanza, i locali dovranno considerarsi esclusi dal regime di comproprietà. La pronuncia offre l’occasione di esaminare una questione interessante e chiarire alcuni punti fondamentali per la corretta qualificazione dei beni condominiali. In caso di soppressione del servizio di portierato i condomini all’unanimità possono decidere di vendere l’ex alloggio del portiere. Tranne che non risulti diversamente dagli atti d'acquisto o del regolamento contrattuale, il prezzo deve essere ripartito tra tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà.
 
Corrispondenza

Rientra tra i compiti del portiere prendere in consegna la posta ordinaria e i pacchi indirizzati ai condomini, mentre più delicato è il tema delle raccomandate e delle assicurate. In mancanza del destinatario, il codice di procedura civile annovera il portiere tra i soggetti a cui è possibile consegnare la posta. A meno che non espressamente incaricato, rimane però facoltà del portiere ritirare la corrispondenza straordinaria per conto dell’effettivo destinatario.
 
Notifica al portiere

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1197 del 18 gennaio 2017 ha stabilito la nullità della notifica di una cartella di pagamento, di una multa o di qualsiasi altro atto notificato a una persona che si qualifica come portiere quando in realtà non ha tale qualifica. Ciò vale anche nei confronti del coniuge del portiere senza funzioni sostitutive.
 

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