immagine Via le barriere architettoniche
con il voto dell'assemblea
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 13 Febbraio 2017, 09:33

Via le barriere architettoniche con il voto dell'assemblea

Il "sì" deve rappresentare almeno la metà del valore millesimale dell’edificio

L’approfondimento di questa settimana è dedicato alla vita delle persone disabili nel condominio. Le difficoltà che le persone colpite da patologie invalidanti incontrano nella vita condominiale possono essere parecchie. Potrebbero peraltro verificarsi situazioni in cui vi sono soggetti disabili pienamente capaci di agire, che hanno difficoltà ad accedere agli spazi comuni a causa delle barriere architettoniche. Le disabilità non sono tutte eguali ed il miglior modo per approntare una tutela effettiva è esaminare le specificità dei singoli casi.
 
Interdizione giudiziale e inabilitazione
 

Si ha interdizione giudiziale quando chi si trova affetto da abituale infermità di mente viene  dichiarato dal giudice incapace di provvedere ai propri interessi. Con la sentenza di interdizione, il giudice tutelare nomina con decreto il tutore che avrà il potere di compiere per conto e nell’interesse dell’interdetto gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In via eccezionale, il giudice potrebbe autorizzare l’interdetto a compiere specifici atti di ordinaria amministrazione, quando lo stato di infermità lo permetta. Con la sentenza di inabilitazione il soggetto mantiene l’idoneità a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ma non quelli di straordinaria amministrazione che dovranno essere compiuti da un curatore.
 
Amministrazione di sostegno

A differenza dell’interdetto, colui che beneficia dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la necessaria rappresentanza e assistenza dell’amministratore. I presupposti per l’amministrazione di sostegno sono: le ipotesi di infermità anche parziale o temporanea, ovvero le ipotesi di menomazione fisica o psichica quando non così gravi da determinare il ricorso all’interdizione o all’inabilitazione del soggetto.
 
Partecipazione in assemblea
 
Il soggetto interdetto non può votare e deve farsi rappresentare dal tutore nell’assemblea condominiale. Ci si è posti però il problema se il tutore possa delegare un terzo e non partecipare all’assemblea e se la delibera presa in questo caso sia eventualmente invalida per vizio di delega. Posto che il tutore deve partecipare personalmente in rappresentanza del condomino interdetto, nell’ipotesi in cui conferisca ad altri delega, secondo la Cassazione (sentenza 2218/2013) soltanto il delegante e nessun altro condomino può far valere gli eventuali vizi della delega.
 
Barriere architettoniche

Per l’abbattimento delle barriere architettoniche è richiesto, sia in prima, sia in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.
 
La legge “dopo di noi”
 
La Legge 112/2016 cosiddetta “legge dopo di noi” è stata approvata per introdurre disposizioni in favore delle persone con grave disabilità prive del sostegno familiare. L’obiettivo principale della legge rimane quello di garantire per quanto più possibile l’autonomia e indipendenza delle persone disabili, in modo da permettere loro di continuare a vivere nel proprio appartamento dopo la morte dei familiari che se ne prendevano cura. Purtroppo, però, il testo mostra qualche lacuna proprio in riferimento ai rapporti con i condomini. Qualche precisazione in più nei decreti di attuazione sarebbe stata preferibile, anche in riferimento al fenomeno del “social housing”.
 
 
 
 

  • Annunci correlati

Trilocale, viale Aurelio Saffi

1.400 €
Affitto Trilocale a Roma (RM)
102 m2 3 stanze 2 bagni TRASTEVERE: ELEGANTE PIANO RIALZATO CON GIARDINO APPENA RISTRUTTURATO UBICAZIONE: centrale e servita dalle principali infrastrutture urbane e di quartiere (stazioni FS e Metro...

IlMessaggeroCasa.it