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ora c'è il Modello Redditi
  • di Oliviero Franceschi e Alberto Martinelli
  • Lunedì 3 Luglio 2017, 08:47

Addio Modello Unico ora c'è il Modello Redditi

Il versamento è scaduto il 30 giugno, ma con la maggiorazione del 4 per mille è possibile pagare le imposte fino al 31 luglio

Il 30 giugno è scaduto il termine per il versamento delle imposte del modello Redditi, che ha sostituito il modello Unico: tra nuovi nomi, nuove scadenze e nuove modalità di pagamento, proviamo a fare il punto per non commettere errori.
 
Modello Unico in pensione

Quest’anno i contribuenti hanno trovato una (poco) gradita sorpresa ad attenderli: il modello “Unico” è stato rottamato, tanto per usare un termine in voga di questi tempi. In realtà il modello “Redditi” che lo rimpiazza non presenta grandi differenze per le persone fisiche senza partita Iva che a parte il nuovo nome potranno comportarsi come di consueto. Per i titolari di partita Iva invece la grande novità, da tempo ormai “conosciuta” ed elaborata, consiste nella separazione della dichiarazione dei redditi dalla dichiarazione Iva, anticipata di alcuni mesi. Al di là del nuovo nome, per i non titolari di partita Iva in generale le cose non cambiano. Una novità però riguarda i versamenti sui quali perciò è bene soffermarci.
 
Scadenze “uniche”

Ricordate le famose proroghe estive dei pagamenti per chi compilava gli studi settore? La proroga produceva lo “sdoppiamento” del calendario dei versamenti di chi era soggetto agli studi di settore rispetto a chi ne era in qualche modo esentato. Ebbene da quest’anno per la prima volta dopo molto non c’è stata alcuna proroga per i contribuenti soggetti agli studi, complice il tramonto degli studi di settore stessi che dovrebbero essere sostituiti dagli indicatori sintetici di affidabilità. Il risultato è che le imposte del modello Unico.., pardon modello Redditi, vanno versate con scadenza 30 giugno e 31 luglio. Scaduta dunque la prima scadenza i contribuenti possono ancora versare applicando la nota maggiorazione del 4 per mille: verseranno cioè 4 euro in più ogni mille euro di imposta, a titolo di interessi e sanzioni. Dopo il 31 luglio non resterà che rifugiarsi nel ravvedimento operoso che consente di regolarizzare riducendo fortemente le sanzioni.
 
Imposte da versare

Tornando all’appuntamento con il fisco del prossimo 31 luglio, vanno eseguiti i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei  redditi e dalla dichiarazione Irap, per i titolari di partita Iva che ne sono soggetti, con la maggiorazione del 4 per mille. Oltre all’imposta sul reddito scadono anche gli altri versamenti derivanti dal Modello Redditi da effettuare entro il termine stabilito per il pagamento Irpef. Si tratta ad esempio dei versamenti dovuti dalle persone fisiche che hanno scelto il regime della cedolare secca e ne devono versare il saldo per il 2016 e la prima rata di acconto per il 2017. Infine in cassa anche il versamento dei contributi Inps per la Gestione separata.
 
Rate per fare un po’ alla volta
 
Per chi non disponesse dell’intera somma da pagare in base alla dichiarazione dei redditi c’è sempre la possibilità di pagare a rate con l’interesse annuo del 4 per cento, che si applica a partire dalla seconda rata e decorre dal primo giorno successivo alla scadenza della prima rata. Le rate successive alla prima vanno pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti; la scadenza del 16 agosto è prorogata al giorno 21 agosto. Ipotizzando che il signor Giulio, titolare di partita IVA, opti per la rateizzazione delle imposte dovute sino al termine massimo (novembre 2017), le imposte si versano alle seguenti scadenze: la prima rata entro il 31 luglio 2017; la seconda rata entro il 21 agosto 2017; la terza rata il 18 settembre 2017 (perché il 16 cade di sabato); la quarta rata, il 16 ottobre 2017;  la quinta ed ultima rata, il 16 novembre 2017.
Il signor Marco invece, che non è titolare di partita Iva, verserà alle seguenti scadenze: - la prima e seconda rata entrambe il 31 luglio 2017; - la terza rata il 31 agosto 2017; la quarta, il 2 ottobre 2017 (perché il 30 settembre cade di sabato); la quinta rata, il 31 ottobre 2017; la sesta ed ultima rata il 30 novembre 2017.
 
Compensazioni e F24
 
Anche sul fronte dei pagamenti e delle compensazioni, quest’anno non mancano novità, e non proprio positive. Come riportato sul sito dell’agenzia delle entrate, con l’entrata in vigore del decreto legge n. 50 del 2017, la cosiddetta “manovrina”, per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 si applica il nuovo limite di euro 5.000 oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi ad imposte sui redditi e relative addizionali ed imposte sostitutive, ritenute alla fonte, IVA ed IRAP, è obbligatorio far apporre sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi l’apposito visto di conformità. Indubbiamente si tratta di una complicazione in più che produrrà anche un aumento dei costi delle dichiarazioni d3ei redditi.
Inoltre, i soggetti titolari di partita IVA che intendono compensare i crediti suddetti e i crediti d’imposta da riportare nel quadro RU del modello redditi, hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate come entratel e fisconline. Questa ennesima vessazione si applica per qualsiasi importo. Per approfondire si può consultare la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 4 maggio 2017.


Hanno collaborato Daniele Cuppone e Enrico Rabitti
 

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