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all'appuntamento con il Fisco
  • di Oliviero Franceschi e Alberto Martinelli
  • Lunedì 27 Febbraio 2017, 09:37

Amministratori di condominio all'appuntamento con il Fisco

Entro fine mese invio dei dati per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica

Gira il mondo gira e con lui gira anche la testa ai contribuenti per il notevole cambio delle regole che si succede ogni giorno. Questa volta sono gli amministratori con loro i condomini a vedersela brutta.
 
730 precompilato, croce e delizia

Entro la fine del mese di febbraio gli amministratori di condominio dovranno trasmettere per via telematica i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, necessari per predisporre al meglio le dichiarazioni precompilate 2017. Ma non basta: con il recente provvedimento del 27 gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che gli amministratori devono inviare anche le spese sostenute dal condominio nel 2016 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
 
Preoccupazioni

Dopo i consulenti del lavoro, i commercialisti, i medici e tante altre categorie, ora tocca agli amministratori lavorare in più e gratis e con la minaccia neanche tanto velata di sanzioni se si sbaglia. A parlare infatti si fa presto, ma quando si devono metter mani ad un oceano di informazioni le cose non sono tanto semplici.
Nella comunicazione devono essere indicate infatti le quote di spesa imputate ai singoli condòmini: oltre alla tipologia e all’importo complessivo di ogni intervento, vanno infatti evidenziate le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare. Uno dei problemi ad esempio è che l’amministratore non sempre è a conoscenza di chi abbia effettivamente pagato le quote, se cioè il proprietario, il comodatario, il comproprietario, l’inquilino e via discorrendo.
Eventuali detrazioni indebite causate dalle comunicazioni sbagliate dell’amministratore, che portino a un danno all’erario, potrebbero causare sanzioni per l’amministratore.. Per la trasmissione comunque si dovrà utilizzare il servizio telematico Entratel o Fisconline.
 
Cessione credito, comunicazione al 31 marzo
 
Il mese seguente gli amministratori  o il condomino incaricato dall’assemblea dovrà cimentarsi con un altro invio di dati al fisco riguardanti il condominio e cioè quello relativo all’eventuale cessione del bonus energetico.
Entro il 31 marzo bisognerà infatti trasmettere al fisco la comunicazione di cessione del credito da parte dei condòmini ai fornitori, relativamente alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni nell’anno 2016. Diverse sono le informazioni che devono essere inviate all’occhio discreto del fisco: ad esempio l’elenco dei bonifici effettuati per pagare le spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito con lo specifico importo del credito ceduto, il codice fiscale dei fornitori che hanno acquisito il credito e l’importo totale del credito ceduto a ognuno di loro.
Tutto chiaro fin qui? Forse per capire bene di cosa si tratta è bene fare un passo indietro..
 
Antefatto

A fine 2015 la Legge di stabilità (Legge n. 208/2015) aveva introdotto una nuova opportunità per i contribuenti che pur avendo effettuato dei lavori di risparmio energetico su parti comuni condominiali (per i quali vigeva e vige la detrazione del 65%) non potevano in realtà godere della detrazione perché privi di Irpef utile. Sono i contribuenti che ricadono nella no tax area, cioè i possessori di redditi esclusi dall’imposizione Irpef per esplicita previsione normativa o perché l’imposta lorda è annullata dalle detrazioni per tipologia di reddito posseduto e che pertanto sono di fatto “incapienti”.
La novità consisteva nella possibilità di trasferire la detrazione loro spettante ai fornitori che avevano effettuato i lavori, i quali poi potevano recuperarla sotto forma di credito d’imposta.
In questo modo il legislatore ha voluto premiare comunque tali categorie di piccoli contribuenti, inventando per loro un nuovo modo di usufruire della detrazione. Per poter utilizzare questa nuova facoltà occorre però inviare i dati relativi alla cessione all’amministrazione finanziaria entro il prossimo 31 marzo. La comunicazione deve essere trasmessa dall’amministratore del condominio o dal condomino incaricato oppure tramite intermediari abilitati sempre ed esclusivamente via internet. Il mancato invio rende inefficace la cessione del credito.
 
Novità per il 2016

In realtà, se i benefici per chi cede il credito sono indubbi, non è detto che la cessione sia vantaggiosa per chi compra, poiché l’acquirente dovrà rinunciare a una parte dell’introito dei propri lavori in cambio di un credito compensabile in dieci anni. Ciò nonostante il legislatore crede in questa nuova possibilità tanto da averla accresciuta con l’ultima legge di stabilità (Legge n. 232/2016), che ha ampliato i destinatari della novità. Il cedente può anche non trovarsi nella “no tax area” e può cedere il credito relativo alla detrazione oltre che a chi ha eseguito i lavori anche ad altri soggetti privati; inoltre il cessionario che acquista il credito oltre a poterlo usare in compensazione può a sua volta cedere tale credito. Le modalità attuative della norma devono essere definite a breve da un nuovo provvedimento delle Entrate.
 
Hanno collaborato Daniele Cuppone ed Enrico Rabitti
 

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