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pagamento di Imu e Tasi
  • di Oliviero Franceschi e Daniele Cuppone
  • Lunedì 26 Giugno 2017, 08:55

Come riparare all'omesso pagamento di Imu e Tasi

Chi non è riuscito a versare le imposte può ancora mettersi in regola con sanzioni del 15% per ritardi fino a 90 giorni 


Se è vero che lo scorso 16 giugno andavano versate l’Imu e la Tasi, è altrettanto vero che con il portafogli vuoto non è stato facile rispettare l’obbligo. Chi ha saltato il pagamento può comunque sistemare le cose con poca spesa grazie al ravvedimento operoso.
 
Come fare

Come dicevamo in premessa, si parla molto del mancato o parziale versamento dei tributi locali, l’Imu e la Tasi, che non tutti i contribuenti sono stati in grado di onorare. In questi casi c’è la possibilità di “risolvere” a prezzi di saldo, rimanendo nella legalità: il salvagente è il consueto “ravvedimento operoso” che consente di rimandare il pagamento fino ad un anno. Negli ultimi anni, alcuni interventi del legislatore hanno modificato l’intero sistema sanzionatorio dimezzando tra l’altro la sanzione prevista per gli omessi o insufficienti versamenti delle imposte che dal precedente 30% è passata al 15%. Tale riduzione si applica solo per i ritardi fino a 90 giorni. Dal 91° giorno la sanzione torna ad essere del 30%. Stessa sorte per la sanzione relativa ai ritardi nei versamenti entro 14 giorni dalla violazione, che è passata così dal 2% all’1%. In questo modo l’intero “organigramma” del ravvedimento operoso ha cambiato volto. Le nuove regole sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016.
 
Gradualità delle sanzioni
 
Questo, in estrema sintesi il quadro che si presenta a chi vuol sanare un tardivo versamento. Ravvedimento sprint: per ogni giorno di ritardo la sanzione è  pari a 1/10 della sanzione prevista per i pagamenti eseguiti entro 14 giorni dalla violazione (quindi 1/10 dell’1% cioè 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno). La sanzione massima applicabile sarà quindi dell’1,4% (0,1 per 14 giorni di ritardo) a fronte del 2,8% ante-riforma (0,2% x 14 giorni di ritardo); ravvedimento breve:  sanzione di 1/10 della sanzione base se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione (quindi 1/10 del 15% e cioè 1,5%); ravvedimento intermedio: sanzione pari ad 1/9 della sanzione base se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla violazione (quindi 1/9 del 15% e cioè 1,67%); ravvedimento lungo: sanzione pari ad 1/8 della sanzione base (quindi 1/8 del 30% e cioè 3,75%) se il versamento è eseguito dal 91° giorno successivo la violazione ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; ravvedimento “oltre l’anno” (solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate) con sanzione pari al 4,29%, a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore.
 
Le tre opzioni

Dopo aver elencato le regole generali, cerchiamo di coniugarle con il caso concreto di un contribuente che non fosse riuscito a pagare l’Imu o la Tasi. Se il versamento Imu o Tasi fosse effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, ovvero, entro il 30 giugno, si può ancora scontare la mini sanzione dello 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi legali dello 0,1%. Tuttavia, chi non sfruttasse questa prima opportunità può ancora “pentirsi” entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 17 luglio (il 16 luglio infatti cade di domenica): la sanzione è pari all’1,5%, sempre con gli interessi legali maturati dal 17 giugno 2017 fino al giorno in cui viene effettuato il versamento. Chi, ad esempio, doveva versare un acconto Imu di 500 euro, se effettua il pagamento il 15 luglio dovrà pagare circa 8 euro tra sanzione ed interessi per un totale arrotondato di 508,00 euro. Se il versamento viene effettuato entro 90 giorni dalla normale scadenza (ovvero entro il 14 settembre) la sanzione sarà pari all’1,67%, più gli interessi calcolati sempre su ogni giorno di ritardo. Infine l’ultimo rimedio è la sanatoria lunga entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (quindi entro il 30 giugno 2017) con sanzione del 3,75% più interessi.
 
Come compilare l'F24

Il contribuente che intende sanare la violazione potrà munirsi del consueto modello F24, lo stesso usato per i pagamenti ordinari; la sanzione e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta, ovvero utilizzando lo stesso codice tributo. E’ necessario barrare l’apposita casella “ravvedimento”. Ricordiamo che chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze, il versamento in acconto o il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta, se non si ravvede è soggetto alla sanzione amministrativa ordinaria su ogni importo non versato.
 
Esempio

Il signor Luigi nel pagare quanto dovuto a titolo di Imu come acconto del 16 giugno scorso sulla sua seconda casa, ha fatto un errore e decide di correggerlo per la metà di luglio, quando avrà i fondi necessari. A fine maggio, infatti, la percentuale di possesso dell’immobile è passata dal 50 al 100%. In questo caso il signor Luigi dovrà ricalcolare l’Imu effettivamente dovuta per il 2017 considerando per 5 mesi la percentuale di possesso del 50% e per gli altri 7 mesi quella del 100%; dopo aver diviso a metà l’importo dovrà sottrarre quanto finora pagato e infine versare entro il 17 luglio la differenza con gli interessi legali dello 0,10 calcolati dalla scadenza (16 giugno 2017) al giorno del versamento e la sanzione dell’1,5%. Sanzioni e interessi come abbiamo detto si sommano all’imposta e si versano insieme nel modello F24.
 
(Hanno collaborato Alberto Martinelli ed Enrico Rabitti)
 
 

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