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  • Lunedì 20 Febbraio 2017, 09:35

Conviventi, il "patto" con atto pubblico o scrittura privata. Come tutelare i beni

Il "contratto" autenticato dal notaio. Diritti e doveri nelle coppie di fatto, reciproca assistenza

Regolare l’acquisto di una casa rappresenta un passaggio delicato nella vita di coppia anche per le possibili ripercussioni che potrebbe avere nel momento in cui la coppia dovesse sciogliersi.
Con la legge Cirinnà 76/2016, lo scorso 5 giugno, è stata introdotta nel sistema giuridico italiano una disciplina per regolamentare il legame tra conviventi, descritti dalla norma come «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile». Si tratta di un’ulteriore opzione per regolamentare il proprio rapporto di coppia, oltre al matrimonio o all’unione civile (riservata solo agli omosessuali) in base alla quale spettano una serie di diritti che coinvolgono anche la proprietà e il godimento degli immobili a favore di ciascun convivente e con effetti sui terzi.
 
Convivenza registrata
 
La coabitazione risulta da un certificato di stato di famiglia. In questo modo i conviventi acquisiscono alcuni diritti tra i quali gli alimenti in caso di fine rapporto; il diritto di abitazione per almeno due anni sulla casa di proprietà del convivente (tre se vi coabitano i suoi figli minori o disabili) o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.
 
Convivenza regolata da un contratto
 

I conviventi, di sesso diverso o dello stesso sesso, possono regolare gli aspetti patrimoniali del loro rapporto attraverso lo strumento del contratto di convivenza, un contratto redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato («che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico»). Non esiste un modello standard, esso può riportare l'indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alla vita in comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni, che nel matrimonio e nell'unione civile è ipso iure, e che può essere modificato in qualsiasi momento, può disciplinare le ipotesi di “rottura” del rapporto.
Se il “patto” contiene infatti trasferimenti di diritti immobiliari, così come di beni mobili registrati o quote societarie, necessita sempre dell'intervento notarile. Si può decidere che il proprio partner diventi comproprietario di un'immobile, trasferendogli metà della proprietà; si può stabilire un diritto di abitazione senza sottostare ai limiti previsti di base per i conviventi; o, ancora, fissare un più “alto” diritto di usufrutto, che consentirebbe di dare in locazione la stessa casa durante il periodo di godimento. È importante sottolineare che tra i componenti di una convivenza di fatto, registrata o meno o disciplinata con contratto di convivenza, non nasce alcun diritto successorio, né alla quota di legittima a meno che non vi sia testamento che rispetti la quota disponibile.
Qualora si intenda iniziare una convivenza o sorga l'esigenza di "programmarne" lo svolgimento, ad esempio in fase d'acquisto di un immobile o nell'ambito di una vicenda successoria, è consigliabile rivolgersi sempre ad un professionista, come il notaio, per ottenere un risultato a misura delle proprie specifiche esigenze. 
 

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