immagine Donazione attraverso bonifico, occorre l'atto notarile affinché l’operazione sia giuridicamente valida
  • Lunedì 4 Dicembre 2017, 09:38

Donazione attraverso bonifico, occorre l'atto notarile affinché l’operazione sia giuridicamente valida

Il caso di una persona che ha ordinato alla propria banca un giro di titoli a beneficio della badante. La denuncia dei figli
 


Per regalare una somma sostanziosa di denaro attraverso un bonifico in alcuni casi è necessario passare dal notaio. È la novità introdotta dalla Corte di cassazione (con la sentenza depositata il 27/7/2017 n. 18725), che entra nel vivo di operazioni che si fanno quotidianamente nella vita di ogni famiglia, precisando i casi in cui è necessario l'atto pubblico affinché l’operazione sia giuridicamente valida e possa “resistere” ad attacchi nel tempo.

Il caso specifico
 
Affrontato dalla Cassazione tratta di una persona, titolare di un conto bancario, che ha ordinato alla propria banca di fare un giro titoli a un determinato beneficiario, la badante. La persona muore pochi giorni dopo e la figlia-erede fa causa alla badante per vedere dichiarata la nullità di quella operazione e vedere retrocedere una somma corrispondente nell’asse ereditario. II problema giuridico è se il giro titoli è da fare passando necessariamente dal notaio oppure no.
 
La sentenza traccia linea di demarcazione
 
Tra due situazioni il cui confine è spesso assai sfumato: la donazione «diretta», per la quale il Codice civile prescrive la forma dell’atto pubblico a pena di nullità, al fine di costringere il donante a riflettere su ciò che sta facendo; e la donazione «indiretta», con la quale si arricchisce il patrimonio del donatario senza formalismi; è il caso classico dei genitori che pagano il prezzo dovuto dal figlio per comprare un appartamento. Nella donazione indiretta si arriva all'arricchimento del beneficiario, attraverso una triangolazione con terzi soggetti (in questo caso, il venditore).
 
Il rogito tra donante e donatario
 

Tornando al caso della sentenza, somiglia a una donazione indiretta (senza bisogno di notaio) la vicenda di chi si serve di un terzo (una banca) per fare un bonifico o un giro titoli al beneficiario. Ma la Cassazione è stata di diverso parere. La banca svolge solo compiti esecutivi, il rapporto è sostanzialmente diretto tra donante e donatario con la conseguenza che ci vuole il rogito, altrimenti la donazione è nulla.
Un’evidente conseguenza di una donazione nulla è che se poi il donante muore, i suoi eredi hanno diritto a farsi restituire la somma donata dal donatario, a prescindere dal fatto che la donazione sia, o meno, lesiva dei diritti di legittima: donazione nulla infatti significa che il bene donato non è mai uscito dal patrimonio del donante e che, quindi, egli (o, appunto, il suo erede) ha il diritto di pretenderne la restituzione. Quando invece si ha una donazione valida occorre che essa sia lesiva della quota di legittima per poter essere contestata dagli eredi del donante.
Il principio di diritto formulato dalla Cassazione conclusivamente è questo: il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, bensì tra quelle dirette; ne deriva che è necessario l'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore.
 
Quando serve il notaio
 
Si ha una donazione diretta che richiede atto pubblico: con il trasferimento di un libretto di deposito al risparmio al portatore; con il trasferimento di un titolo di credito, per esempio dare assegni circolari o una cambiale; con l’accollo del mutuo; con un giro fondi; con un giro titoli.
 
Quando non serve
 
Si ha una donazione indiretta, priva del requisito formale dell’atto pubblico: con il cosiddetto contratto a favore di terzo che si configura, ad esempio, versando una somma su un conto cointestato e, quindi, in sostanza, arricchendo il cointestatario che beneficia dell’altrui versamento; con il pagamento di un debito altrui per esempio il genitore che paga il mutuo del figlio.
 
 
La vendita
 
Talvolta la vendita è “veicolo” indiretto per fare una donazione: con il pagamento di un prezzo dovuto da altri, si pensi al genitore che paga il prezzo dell'appartamento che viene intestato al figlio; con la vendita di un bene a un prezzo irrisorio, che è una donazione per la differenza tra il valore del bene e il prezzo.
 
 

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